Il curatore può sciogliersi dal preliminare di vendita ma l’acquirente prevale se trascrive prima del fallimento
Nel caso in cui il promissario acquirente di un immobile abbia trascritto anteriormente al fallimento del promittente venditore la domanda ex articolo 2932 del Cc, l’esercizio del diritto di scioglimento dal contratto da parte del curatore, previsto dall’articolo 72 della legge fallimentare, non è opponibile nei confronti del promissario acquirente medesimo a norma dell’articolo 2652, n. 2, del codice civile.