Il Condomino può distaccarsi dal riscaldamento centralizzato anche se vietato dal regolamento contrattuale

Il Condomino può distaccarsi dal riscaldamento centralizzato anche se vietato dal regolamento contrattuale

gatto_termosifoneCass. Civ. sez. II n. 19893 del 29/09/2011

La Corte torna ad esprimersi sulla legittimità del distacco, da parte del singolo condomino, dall’impianto di riscaldamento centralizzato pronunciandosi, inoltre, sull’ulteriore questione della natura e della validità dei regolamenti contrattuali che limitano tale diritto.

Pronunciandosi su una sentenza della Corte di Appello di Trieste gli Ermellini hanno innanzitutto confermato l’ormai consolidato orientamento secondo il quale “il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini

Ma vi è di più. 

Il “regolamento di condominio, […….] è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell’ordinamento”.

Per tali motivi la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio non osta alla facoltà concessa al condomino, perchèm al contrariom l’ordinamento mostra di privilegiare dette trasformazioni ai fini di un miglior risparmio energetico e, in secondo luogo, una norma siffatta non è meritevole di tutela in quanto espressione di “prevaricazione egoistica anche da parte d’esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.

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