Il comportamento immediatamente successivo alla separazione può costare l’addebito

Il comportamento immediatamente successivo alla separazione può costare l’addebito

 

marito

 

Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza 8 maggio 2031 n. 10719

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10719/2013, ha stabilito che ai fini dell’addebito, si deve tenere conto anche del comportamento che il coniuge tiene subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei “sospetti del passato”.

 

Questa “strana e innovativa” sentenza è stata emessa dalla Corte di cassazione, la quale, rigettando il ricorso di una moglie, su cui pesava la dichiarazione di addebito per essersi, ingiustificatamente, allontanata dal tetto coniugale, insieme ai figli per diversi mesi senza dare alcuna notizia.

Per i Giudici di Legittimità,  l’allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla casa coniugale, unitamente ai figli minorim, va considerato come una grave violazione dei doveri coniugali e familiari.

Del resto, “l’allontanamento dei minori, dall’altro genitore si è protratta per un non modesto periodo di tempo ed è stato realizzato anche in violazione dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento separativo”.

 

Tale complessiva condotta  caratterizzata dall’ingiustificate imposizione unilaterale di una condizione di lontananza dell’altro genitore dai figli minori, iniziata prima della notifica del ricorso separativo e protrattasi anche dopo tale adempimento processuale è ampiamente valutabile ai fini dell’addebito, anche dopo l’effettiva instaurazione del contraddittorio in quanto […] anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione può rilevare ai finì della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorre ad illuminare sulla condotta pregressa”.

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