Il Cassiere che si appropria di una modesta somma di denaro dalla cassa non può essere licenziato – Corte di cassazione, sez. lavoro – Sentenza 29 agosto 2011 n. 17739
Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n. 17739/2011
La Suprema Corte di Cassazione ha deciso che non può essere licenziato il dipendente/cassiere del supermercato che ,all’atto della chiusura serale della Cassa viene “pizzicato” a rubare la modica somma di 5,00 euro, dall’incasso giornaliero.
Gli “Ermellini”, nell’accogliere la tesi difensiva del lavoratore che aveva imputato ad un momento di “debolezza” il “furto dei 5 Euro”, hanno ribadito che deve esserci, necessariamente, proporzionalità fra fatto addebitato e recesso e per far ciò deve essere preso in considerazione ogni comportamento che, “per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali”.
Concludevano i Giudici di Piazza Cavour che la scorrettezza del comportamento del cassiere poteva essere oggetto di una sanzione di minore gravità rispetto al licanziamento, come, suggeriscono , gli stessi giudicanti, poteva essere quella della sospensione dal lavoro a tempo deteminato.