Il Cassiere che si appropria di una modesta somma di denaro dalla cassa non può essere licenziato – Corte di cassazione, sez. lavoro – Sentenza 29 agosto 2011 n. 17739

Il Cassiere che si appropria di una modesta somma di denaro dalla cassa non può essere licenziato – Corte di cassazione, sez. lavoro – Sentenza 29 agosto 2011 n. 17739

cassieri-gdo-banconisti-addettiCorte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n. 17739/2011

La Suprema Corte di Cassazione ha deciso che non può essere licenziato il dipendente/cassiere  del supermercato che ,all’atto della chiusura serale della Cassa viene “pizzicato” a rubare la modica somma di 5,00 euro, dall’incasso giornaliero.

Gli “Ermellini”, nell’accogliere la tesi difensiva del lavoratore che aveva imputato ad un momento di “debolezza” il “furto dei 5 Euro”, hanno ribadito che deve esserci, necessariamente, proporzionalità fra fatto addebitato e recesso e per far ciò deve essere preso in considerazione ogni comportamento che, “per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali”.

 
Concludevano i Giudici di Piazza Cavour che la scorrettezza del comportamento del cassiere poteva essere oggetto di una sanzione di minore gravità rispetto al licanziamento, come, suggeriscono , gli stessi giudicanti, poteva essere quella  della sospensione dal lavoro a tempo deteminato.

 

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