I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e divorzio) non sono immediatamente esecutivi Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 9373-11 depositata il 27-4-2011

I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e divorzio) non sono immediatamente esecutivi Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 9373-11 depositata il 27-4-2011

coppia-divisa-2Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 27 aprile 2011 n. 9373. I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione (e divorzio) non sono immediatamente esecutivi

Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 9373-11 depositata il 27-4-2011

La prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 9373/2011 ha stabilito che i provvediementi di modifica di separazione e di divorzio non sono immediatamente esecutivi, respingendo di fatto, il ricorso di una moglie nei confronti del marito; nello specifico la donna, che aveva ottenuto in sede di separazione un assegno di mantenimento, citava in giudizio l’ex consorte chiedendo al giudice dell’esecuzione il pignoramento presso il datore di lavoro della somma della quale Lei era creditrice.

Il marito resisteva in giudizio sostenendo che, allo stato dei fatti,  non esisteva alcun  titolo esecutivo, che consentisse all’ex moglie di agire coattivamente nei suoi confronti; il giudice di merito accoglieva la tesi del marito e la vertenza giungeva in Cassazione.

Con un unico motivo la ricorrente si doglieva della violazione dell’art. 4, comma XIV, L. 898/70 e 23 L. 74/1987 sostenendo che, dal combinato disposto dei predetti articoli, sarebbe derivata l’efficacia immediata, senza necessità di una clausola di esecutorietà, del provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, che dunque si doveva considerare a tutti gli efeftti titolo esecutivo .

La Suprema corte nel confermare la decisione di merito, affermava che “i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione non sono immediatamente esecutivi ma necessitano della esecutorietà solo ad opera del giudice” in virtù del combinato disposto degli artt. 737[3] e 741[4] c.p.c.

Inoltre, però, aggiungeva il Giudice di Legittiità  “certo di fronte alla generalizzata esecutorietà delle sentenze di primo grado, tale carattere appare un sorta di residuo affatto eccezionale, in una materia come quella familiare che richiede tempestività e snellezza operativa. Difficile peraltro ipotizzare una questione di legittimità costituzionale al riguardo: I giudici della Consulta non potrebbero che richiamare la scelta discrezionale del legislatore di attribuire ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, le forme di quelli in camera di consiglio. Toccherebbe dunque al legislatore intervenire, secondo i voti di gran parte della dottrina”.

 

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