I provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio non sono immediatamente esecutivi – Cassazione Civile Sentenza n. 9373 del 23 Aprile 2011
Corte di Casazione Sentenza n. 9373 del 23 Aprile 2011
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 9373, ha statuito che i provvedimenti di modifica delle condizioni di sperazione e di divorzio, non sono immediatamente esecutivi, neccessitandosi, per ciò, il decreto di esecutorietà. La fattispecie posta all’attenzione dell Suprema Corte vedeva il coinvolgimento un ex marito che, condannato a pagare l’ assegno mensile di mantenimento all’ ex coniuge ed ai figli, aveva proposto con ricorso ex art. 710 c.p.c., la riduzione dell’importo dell’assegno, poi accordatagli dal Tribunale di primo grado.
La ex moglie notificava all’ex coniuge atto di precetto e successivamente, atto di pignoramento verso terzi, per il credito vantato nei cofnronti dell’ex marito, il quale contestualmente proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo l’assenza di titolo esecutivo, ed il Tribunale accoglieva tale ricorso, avverso la quale, la signora decideva di proporre ricorso per cassazione.
I Giudici di Piazza Covour, hanno rimarcato che la differente evoluzione storico- normativa degli istituti della separazione e del divorzio ha determinato la regolamentazione dei due istituti in testi normativi diversi, di fatti la separazione, è disciplinata dal codice civile (art. 150 ss. c.c.), nonché dal codice di rito (art. 706 s.s. c.p.c.), mentre il divorzio è regolato dalla l. n. 898 del 1970. Inoltre, i Giudici di Legittimità hanno precisato che l’art. 23, L. n. 74/87, estende ai giudizi di separazione personale, “in quanto compatibili”, le regole dell’art. 4, L. 898, concernenti la procedura dei giudizi di divorzio: in particolare, l’art. 4, comma 11, ora 14, specifica che per la parte relativa ai provvedimenti economici, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, previsione precedente alla esecutorietà delle sentenze di primo grado, introdotta dalla l. n. 353 del 1990. Da tale previsione normativa rimangono estranei sia la disciplina dei procedimenti di modifica del regime di divorzio, inserita nell’art. 9, l. n. 8/98, sia quella inerente ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., tali precisazioni richiamano espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.), e di essa, dunque, anche la previsione dell’esecutorietà, solo ad opera del giudice (art. 744 c.p.c.)Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha ritenuto opportuno affermare che le sentenze di modifica delle condizioni di separazione (e di divorzio), non sono immediatamente esecutive senza una espressa clausola di esecutorietà del provvedimento.Tornando al caso oggetto della decsione della Suprema Corte, la stessa non ritenendo sussistente una clausola di esecutorietà del provvedimento, lo stesso non aveva efficacia di titolo esecutivo, e per tali ragioni, il ricorso avanzaito dalla ex moglie veniva rigettato, in quanto infondato.