Guida in stato di ebbrezza non è reato in alcuni casi!! Trib. Bologna, 20/04/2011

Trib. Bologna, 20/04/2011
Deve essere assolto dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), 3 e 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 l’imputato colto instato di ebbrezza alcolica alla guida di una data autovettura, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,50 gr/lt. ma non a 0,8 gr./lt., dato che, a seguito delle modifiche apportate al predetto D.Lgs. dalla legge n. 120 del 2010, entrata in vigore il 30.07.2010, il fatto de quo non è più previsto dalla legge come reato, avendo il legislatore stabilito che chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma, se è accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro.
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