Guida in Stato di Ebbrezza – il farmaco che altera i valori non esclude la responsabilità

Guida in Stato di Ebbrezza – il farmaco che altera i valori non esclude la responsabilità

Guida_in_stato_di_ebbrezzaCass. Pen. sez. IV. 26 ottobre 2011 n. 38793

L’assunzione di farmaci che alterino i risultati dell’alcool test non escludono la responsabilità per guida in stato di ebbrezza nei confronti del conducente risultato positivo. Lo afferma la sez. IV della Cassazione Penale che ha rigettato il ricorso proposto da una signora condannata per guida in stato di ebrezza in seguito ad accertamenti alcolimetrici eseguiti dalla Polizia stradale.

La ricorrente aveva ammesso di aver consumato un bicchiere di vino, ma, essendo la stessa colpita da una rara patologia, aveva addotto a propria giustificazione l’assunzione di particolari farmaci che ritardavano lo smaltimento dell’etanolo nel sangue influenzando in tal modo il risultato dell’alcool test, e producendo a sua difesa, studi clinici e pareri medici che confermavano la predetta interferenza dei medicinali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso osservando che il parametro fissato dal legislatore per il reato di guida in stato di ebbrezza non sia costituito dalla quantità di alcool ingerita, bensì quella assorbita dal sangue. Tale circostanza costituisce “una presunzione iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida”

Prosegue inoltre la Corte che anzi, dalla circostanza che una persona conosca l’interazione di determinati farmaci con l’assunzione di alcool e del loro effetto potenziante, discende la buona norma di non assumerli contemporaneamente e comunque l’obbligo di non mettersi alla guida in tale stato.

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