GUARD RAIL PERCOLOSO?…L’ANAS PAGA I DANNI!!

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 6537 DEL 22 MARZO 2011

ANAS è responsabile per i guard-rail pericolosi

Un principio importante in materia di responsabilità aquiliana dell’ANAS quello stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale l’ente di gestione delle strade è responsabile nel caso di guard rail pericoloso ed è obbligato a risarcire chi riporta lesioni o muore in un incidente stradale proprio in conseguenza del guard rail.

In caso di incidente stradale, l’ente di gestione delle strada, nel qual caso l’ANAS,  deve ritenersi responsabile nel caso di guard rail inadeguato ed è obbligato a pagare il rirsarcimento a chi riporta lesioni o  addirittura muore, in un sinistro stradale proprio in conseguenza del guard rail pericoloso.

Con la sentenza 6537/2011 del 22 Marzo 2011, la Terza civile della Corte di cassazione torna a  pronunicarsi sulla responsabilità da custodia (ex art. 2051 del codice civile) nei confronti dell’Anas, iacendo propirio , l’orinetamento ormai consolidato in giurisprudenza, già varato con la sentenza 20427/2008.
Di fatti, nel caso giudicato la il Giudice di Cassazione ritiene che l’ente proprietario della  tratto strada le  ha l’obbligo  sulla  stessa un esplicare, nel miglio modo possibiloe, il «potere di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche»; che la responsabilità scatta una volta che si accerti che il fatto dannoso è dovuto a un’anomalia della strada o degli «strumenti di protezione della stessa».
La responsabilità, dell’ente custode si concretizza «salvo che quest’ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno», e la presunzione di colpa può essere superata solo «quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima integra il caso fortuito». In conclusione, secondo l’utorevole pronuncia della Cassazione, la responsabilità da custodia si configura in capo «agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione».
Ma la pronucnia emessa dai Giudice di legittimità dice molto di più, di fatti , affronta anche il concorso causale del comportamento della vittima, sotto il profilo della presunta «abnormità» della guida. Il magistro senza  possibilità di obiezione alcuna, ha stabiliuto che la funzione del guard rail,  «è quella di impedire al conducente di uscire fuori strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l’autovettura di uscire fuori dalla carreggiata».
Quindi la funzione stessa del guard rail è «ontologicamente» quella di evitare che l’utente della strada, con qualsivoglia condotta di guida, anche irregolare, possa di fatto uscire dalla sede  stradale.


Previous CARA MAMMA NON AVRAI IL MIO SCALPO!!
Next Locazione immobili - obbligo di registrazione del contratto - violazione - nullità- tribunale Roma, 30 settembre 2010 - -

You might also like