Gratuito patrocinio e Mediazione obbligatoria: l’attività svolta in mediazione è da considerarsi come connessa al giudizio

Riportiamo di seguito l’interessante orientamento del Tribunale di Firenze, che nell’ordinanza dello scorso 13 dicembre 2016 si è pronunciato in merito all’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione obbligatoria. A tal proposito in allegato si rimette pdf dell’ordinanza

Tribunale di Firenze ordinanza del 13 dicembre 2016

Nel caso di specie il difensore dopo l’ammissione al gratuito patrocinio effettuata dal suo cliente, esperiva istanza di mediazione obbligatoria per la materia in oggetto (scioglimento comunione), alla quale aderivano le parti chiamate. Dopo le sedute tenutesi dinanzi alla Camera di Mediazione, le parti riuscivano a trovare un accordo senza la necessità di ricorre alla vie giudiziarie.

Conseguentemente il difensore dell’ammesso al gratuito patrocinio, formalizzava istanza di liquidazione delle proprie competenze maturate all’interno del procedimento di mediazione; ed il Tribunale di Firenze, richiamando quanto già asserito il 13 gennaio 2015, riconosceva l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato, anche all’attività svolta dinanzi alla Camera di Mediazione.

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