Giudizio improcedibile se le parti non esperiscono la mediazione

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Tribunale di Pescara, sentenza 7 ottobre 2014.

Nel caso in cui le parti non esperiscano la mediazione su invito del giudice, il giudizio è improcedibile. La conclusione a cui è giunto il Tribunale di Pescara, appare coerente con il dettato della legge e avallato da un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di merito che ritiene sanzionabile la condotta contraria allo spirito del legislatore della mediazione. Nel caso in esame, inoltre, la condotta omissiva di entrambe le parti ha evitato la condanna alle spese processuali.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ai sensi dell’art. 429 c.p.c dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n.___ discussa all’odierna udienza e vertente

TRA

XX, con l’avv._____
Attori

E

YY, con l’avv.____
Convenuta

CONCLUSIONI

Come in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno intimato sfratto per morosità alla YY per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativamente al periodo di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Pescara alla via, contraddistinta al N.C.E.U. fg.___ part.lla___ citando, con atto notificato il 9.1.2014, detta conduttrice per la convalida dello sfratto innanzi a questo Tribunale e chiedendo, in caso di opposizione alla convalida, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
L’intima si è costituita in giudizio e si è opposta alla convalida, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative al deposito cauzionale o, in subordine, la loro rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., nonché che fosse accertata l’insussistenza del credito preteso dagli attori.
Emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito ex art.667 e 426 c.p.c., poiché la presente causa verte in materia di locazione ed è, quindi, soggetta ex art. 5 d.lgs. 28/2010 (…) all’esperimento della procedura di mediazione a pena di improcedibilità della domande, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per proporre la domanda di mediazione e al causa è stata rinviata all’odierna udienza per verificare l’esito della predetta procedura.
Poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite e art. 92 c.p.c., dipendendo l’improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l’improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 7 ottobre 2014

Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
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