Genitori iperprotettivi – l’eccesso di cure può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia

Genitori iperprotettivi – l’eccesso di cure può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia

maltrattamenti_-_bambinoCass. Pen. Sez. VI Sent. 36503 del 10.10.2011

I genitori iperprotettivi che, per eccesso di cura, danneggiano lo sviluppo psichico e fisico del minore, commettono il reato di maltrattamenti in famiglia nonostante l’assenza di una chiara “connotazione negativa” dei comportamenti posti in essere.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. VI penale, che con la sentenza n. 36503 del 10.10.2011 ha confermato la condanna e per il delitto di cui all’art.  572 c.p. comminata al nonno ed alla madre di un minore, i quali avevano impedito al bambino la socializzazione con altri coetanei, la frequentazione della scuola e l’esercizio delle attività fisiche, arrivando, inoltre, a demonizzare la figura paterna, rappresentata come negativa e violenta, tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno. In conseguenza, il bambino, riportava gravi ritardi nello sviluppo relazionale, nonché problemi fisici di deambulazione.La difesa degli imputati aveva fatto leva sulla connotazione “negativa” che accomuna gli esempi tipici di maltrattamenti in famiglia, come ad esempio nell’abbandono in strada a chiedere elemosina, l’esposizione del minore a contesti erotici, le percosse e le punizioni umilianti e gratuite, sostenendo che l’eccesso di cure, sebbene patologico, non presentasse elementi in comune con le citate condotte.

La Corte ha rigettato i motivi di impugnazione sulla base del principio secondo il quale “nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati secondo il lessico del ricorrente da una “chiara connotazione negativa”, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma (Cass. pen. sez. 6, 37019/2003 Rv. 226794), interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente.

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