Fine settimana con la nuova compagna, scatta il risarcimento per i figli

infedeltaCon una particolare sentenza, il Tribunale capitolino, ha condannato «d’ufficio» un papà al risarcimento del danno nei confronti della figlia ritenendo che non avesse correttamente adempiuto agli obblighi di visita, stabiliti al momento dell’affidamento condiviso, perché si era «sempre limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l’abitazione della propria compagna», dove stabilmente risiede, «proposte cui è naturalmente seguito un secco rifiuto». Per il giudice relatore Galterio, dunque, anche una simile condotta rientra tra i comportamenti sanzionabili ex articolo 709 ter del codice civile.
Per il tribunale, infatti, il padre, «che pure ha dato prova di sapere essere un genitore dotato di risorse affettive nei sia pur rari momenti in cui si è trovato in compagnia della figlia», è rimasto «sordo» alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di «esclusività proveniente dalla figlia», nell’incapacità di scindere «il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali». Per cui, «del rifiuto ad incontrarlo nei fine settimana calendarizzati sempre e pervicacemente insieme alla sua attuale compagna, non può, in definitiva, che dare la colpa a se stesso». Da qui la decisione di sanzionare, «per il pregiudizio arrecato alla minore», il comportamento del papà «al fine di una sostanziale coartazione all’adempimento dei doveri genitoriali». Così, nonostante la relativa richiesta, presentata nel corso del giudizio, non fosse poi stata riproposta nelle conclusioni, il Collegio – proseguendo un «consolidato orientamento» della I Sezione (pronuncia 8 marzo 2013 n.r.g. 81370/2008) – ha deciso per l’applicabilità di ufficio del meccanismo sanzionatorio, «in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell’inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta».

E la pecunia doloris, vista la mutilazione affettiva che ha gettato in uno stato di palese sofferenza la minore, la durata dell’inadempimento e le condizioni economiche privilegiate dell’obbligato, è stata determinata in 15mila euro da versarsi su un libretto di deposito a risparmio con vincolo giudiziale fino al compimento del 18° anno di età.

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