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CODICE ETICO PER I MEDIATORI ACCREDITATI PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

1. Introduzione

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai Mediatori i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l’organismo di conciliazione fonda la propria opera.

La procedura di conciliazione e mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il Mediatore  dovrà, nella sua qualità di terzo neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La conciliazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i Mediatori dovranno operare in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto della Legge in generale.

I Mediatori  saranno tenuti ad informare per scritto il “Consiglio della Camera di Conciliazione” dell’Ordine degli Avvocati di……….. di ogni eventuale questione contrastante con i principi adottati nel presente documento, nelle norme deontologiche vigenti e nel regolamento di conciliazione e mediazione  – che dovesse insorgere nel corso della procedura.

2.            Raccomandazioni Preliminari

 

Il Mediatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento, deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo consapevole, libero e volontario. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura previa comunicazione al Consiglio della Camera di Conciliazione.

Il Mediatore gestisce la procedura in confornità ai principi di riservatezza e speditezza.

Prima che la procedura abbia inizio, il Mediatore dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi adeguatamente preparare all’oggetto della controversia.

3.            Riservatezza e confidenzialità

 

Il Mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratterà confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non dovranno pertanto essere oggetto di divulgazione: – il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo; – l’identità delle parti; – l’oggetto della procedura; – tutte le informazioni che oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l’accordo, i suoi termini e condizioni.Il Mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se: – le parti concordano per iscritto la divulgazione; – le divulgazione è imposta dalla Legge; – viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l’incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;

−            ritiene di dover conferire con uno dei componenti del Consiglio per la Conciliazione dell’Ordine per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Tali comunicazioni dovranno, comunque, essere strettamente confidenziali.

− ritiene di dover riferire all’Autorità Giudiziaria Ordinaria circostanze inerenti la procedura trattata.

4. Imparzialità

 

Il Mediatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall’esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del conciliatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e al Consiglio della Camera di Conciliazione dell’Ordine.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il Mediatore possa continuare a gestirla.

5. Rispetto del principio di volontarietà dell’Accordo e di autodeterminazione delle parti

Il Mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione

della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall’influenzarle.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la Legge. In tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il Mediatore  sarà tenuto ad informare il “Consiglio della Camera di Conciliazione” dell’Ordine.

6.            Sostituzione/Revoca/Recesso del Conciliatore

 

Il Mediatore  sarà sostituito dal “Consiglio della Camera di Conciliazione” dell’Ordine

qualora: −            una o pià parti lo richiedano, specificandone le ragioni; −            tutte le parti ne facciano congiunta richiesta; −            non rispetti il regolamento, il presentecodice etico e le norme deontologiche vigenti; −            la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali; −            sopravvenga la sua incapacità fisica o giuridica; −            insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti.

Il Mediatore  sarà revocato dal “Consiglio della Camera di Conciliazione” dell’Ordine qualora: −            non rispetti il regolamento, il presente codice etico e le norme deontologiche vigenti; −            la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali; −            sopravvenga la sua incapacità fisica o giuridica;

Il Mediatore  potrà, a sua discrezione, per gravi motivi, recedere dall’incarico.

1.            Applicazione del Codice Deontoligo Forense e del Regolamento di Conciliazione

 

Per ciò che non è stato espressamente previsto nel presente codice si intendono applicate le norme di cui al Codice Deotologico Forense e al Regolamento di Conciliazione.

 

approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di……

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