E’ Responsabile l’avvocato che fa scadere i termini per l’appello confidando nella transazione della causa. Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n. 10686 del 13 maggio 2011

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n. 10686 depositata il 13/5/2011

L’avvocato deve risarcire il proprio  cliente qualora faccia scadere i termini per l’appello confidando nella conclusione della vertenza con una transazione di cui è stato incaricato anche un altro collega.In tal senso ha statuito la La corte di Legittimità confermando la sentenza della Corte Territoriale la quale ravvisava la responsabilità ascritta all’avvocato negligente ritenendo: 1) documentalmente provato, dal contenuto di due missive a firma dello stesso professionista, che al medesimo fosse stato conferito mandato ad impugnare la sentenza di primo grado; 2) tale incarico non revocato e compatibile con quello successivo, conferito ad altro avvocato e limitato per il raggiungimento di un accordo transattivo; 3) che indipendentemente dalla mancata rinunzia alla solidarietà (inviata soltanto nell’ultimo giorno utile per appellare), la negligenza si era concretata nel non aver l’avvocato seguito con la dovuta attenzione la trattativa, di cui pur era a conoscenza, né considerato che solo il perfezionamento della transazione avrebbe potuto evitare la proposizione del gravame.
 

La Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ribadito che il legale, pur non avendo la certezza che tale accordo fosse perfezionato e confidando incautamente nella sua conclusione, con la sua inerzia ha pregiudicato definitivamente le possibilità di comporre la vertenza in maniera più favorevole al suo assistito. Secondo i giudici di legittimità, infatti, si legge nella sentenza 10686/2011, la mancata sottoscrizione della bozza di transazione non è stata determinata dall’intransigenza delle controparti ma esclusivamente dal fatto che queste ultime, in conseguenza della mancata proposizione dell’appello, si sono trovate in una insperata posizione di forza data dal passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado, sicuramente più vantaggioso rispetto all’accordo transattivo. Inoltre la prova del diritto di recesso non è stata fornita (onere al quale, in quanto attinente a fatto estintivo dell’obbligazione, avrebbe dovuto ottemperare l’avvocato ex art. 2697, II co, c.c.), ma è stata addirittura esclusa in base al comportamento attivo dell’avvocato durante le trattative di bonario componimento.
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