E’ onere del medico dimostrare di aver richiesto al paziente il consenso informato – Cassazione civile sentenza n. 22005 del 19 maggio 2011
Corte di Cassazione sentenza n. 22005 del 19 Maggio 2011
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.11005 del 19 Maggio 2011, ha ribadito che la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale, indi per cui, a fronte dell’allegazione da parte del paziente, del suo inadempimento all’obbligo di informazione, è onere del medico provare, di contro, di aver adempiuto a tale obbligazione;
tale responsabilità sussite anche nel caso in cui il medico si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il consenso informato.
Basando la decisione su tale principio di diritto, la Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso di un medico, condannato in appello al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, errando nella diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva causato gravissimi problemi alla vista.