E’ fatto divieto, all’ausiliare del traffico, multare gli automobilisti che occupano le corsie degli Autobus – Cassazione Civile
L’ausiliario del traffico non può contestare all’automobilista il transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. La Corte di cassazione, con la sentenza 28359/2011, nel respingere il ricorso del Comune di Roma che affermava la legittimità dell’operato di un ausiliario del traffico, che aveva comminato una sanziona amministrativa ad una signora per aver impegnato la corsia adibita al transito degli autobus, negandogli anche la possibilità di avvalersi della contestazione immediata, ha definitivamente stabilito che l’ausiliare del traffico non ha il potere di contestare il transito di un automobilista sulle corsie risrevate ai mezzi pubblici. Il Giudice di Legittimità approfitta del caso per fare chiarezza sui compiti degli ausiliari del traffico che, ribadiscono i giudici devono limitarsi alle contestazioni relative alla sosta dei mezzi, dato che, è fatto divieto per loro di occuparsi della circolazione; indi per cui la facoltà di multare chi utilizza le corsie preferenziali è semmai riservata al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico, funzione quest’ultima, che può essere svolta però solo da chi è stato «nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali».
Resta in ogni caso iferma la facoltà, per l’automobilista, di fare la contestazione immediata e l’obbligo, per chi eleva la contravvenzione, di sottoscrivere il verbale di accertamento; sempre il sindaco ha il potere di designare i dipendenti comunali o delle società di gestione parcheggi che, limitatamente alle aree oggetto di concessione, possono prevenire e accertare le violazioni che riguardano esclusivamente la sosta.
In concluasione, gli “Ermellini” affermano che che è onere dell amministrazione fornire la prova sull’idoneità del soggetto ad accertare le violazioni. Non è, infatti, sufficiente che il verbale riporti la dicitura ausiliario del traffico, ma è necessario dimostrare che la nomina è avvenuta con un provvedimento amministrativo “trasparente“.