Distanze legali – costruzione del proprietario preveniente a distanza inferiore di quella prevista dai regolamenti locali

 distanze

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 ottobre 2015 n. 21455 – Pres. Mazzacane, in tema di distanze fra costruzioni, ha stabilito la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente; sul piano processuale, si traduce, nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l’eliminazione della situazione illegittima, ordinando, con la sentenza di condanna in via alternativa l’arretramento della costruzione illegittima ovvero l’avanzamento di essa secondo i principi dell’aderenza.

Si deve, pertanto, ritenere che, nel caso in cui il proprietario preveniente abbia realizzato la sua costruzione, a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dai regolamenti locali e lo strumento urbanistico consenta al confinante che costruisce per primo di spingere la propria costruzione sino al confine del fondo contiguo non edificato, la situazione di illegittimità possa essere rimossa, in via alternativa, mediante arretramento della costruzione fino alla distanza regolamentare, ovvero mediante il suo avanzamento fino al confine.

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