Disciplina del parcheggio e del passo carrabile. A cura dell’Avv. Francesco Pizzuto

Disciplina del parcheggio e del passo carrabile.

Partendo dal presupposto che il Codice della strada (D. lgs. 285 del 1992) , con la disposizione dell’ art. 158, vieta espressamente la sosta dei veicoli allo sbocco dei passi carrabili, lo stesso testo normativo identifica questo istituto come quella porzione di suolo pubblico che consentirebbe l’ accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, il cui fine sia quello di facilitare l’ingresso dei mezzi di trasporto alla proprietà privata (come precisa il D. lgs. N. 507/1993).

Identificando il parcheggio con la superficie riservata alla sosta di più autoveicoli sulle strade e piazze urbane, i soggetti che intendano occupare gli spazi e le aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare allo sportello del comune apposita istanza. Infatti, il passo dev’essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario della strada, poiché la sola presenza di un portone, uno scivolo, o un cancello, non è sufficiente ad impedire all’utente della carreggiata di bloccarne l’accesso tramite la sosta o la fermata. Il passo carrabile dev’essere obbligatoriamente concesso e segnalato con uno specifico segnale stradale, in difetto del quale lo stesso non sussiste. Di conseguenza, un veicolo occupante la porzione di spazio antistante l’ entrata di un’abitazione (o altro immobile) non potrebbe essere rimossa, né tantomeno sarebbe sanzionabile il soggetto che abbia effettuato il parcheggio. Alla stessa stregua, un cartello inidoneo e privo dell’autorizzazione comunale comporta l’impossibilità di tutela normativa. Inoltre, è anche importante specificare che una volta concesso il passo carrabile, il divieto opera pure nei confronti degli stessi titolari della licenza.

L’art. 44 delle norme di attuazione del Codice della strada fornisce una precisa classificazione di due tipologie di passi carrabili, distinguendoli in “ordinari” e “a raso”, senza tuttavia farne derivare una diversa previsione normativa. In particolare, i passi carrabili cd. a raso sono quelli che non comportano il taglio del marciapiede o altre opere idonee a modificare il piano stradale. Ad ogni modo, sia che si tratti di passo carrabile ordinario, sia a raso, la sosta su queste zone è vietata, e comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa giornaliera che  va da 41 a 169 euro (art. 22, C.d.s.).

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