Diritto del Lavoro: l’attività fisica in malattia non legittima il licenziamento
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 6 dicembre 2012 n. 21938
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21938/2012, ha stabilito che la prova dello svolgimento di attività fisica, nel caso la coltivazione di un fondo, durante la malattia non legittima il licenziamento del dipendente se le attività svolte non sono tali da poter concretamente mettere in pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore e dunque la sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione.
Per il Giudice di Legittimità, è correttamente motivato il ragionamento del giudice di merito che aveva accertato che il dipendente era rientrato tempestivamente a lavoro dopo il periodo di malattia, e che soltanto successivamente si era verificata a suo carico una intossicazione farmacologica, per cui era da escludere qualsiasi collegamento con il comportamento tenuto dal lavoratore durante la malattia.