Diritto del Lavoro: l’attività fisica in malattia non legittima il licenziamento

Diritto del Lavoro: l’attività fisica in malattia non legittima il licenziamento

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 6 dicembre 2012 n. 21938

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21938/2012,  ha stabilito che la prova dello svolgimento di attività fisica, nel caso la coltivazione di un fondo, durante la malattia non legittima il licenziamento del dipendente se le attività svolte non sono tali da poter concretamente mettere in pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore e dunque la sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione.

Per il Giudice di Legittimità,  è correttamente motivato il ragionamento del giudice di merito che aveva accertato che il dipendente era rientrato tempestivamente a lavoro dopo il periodo di malattia, e che soltanto successivamente si era verificata a suo carico una intossicazione farmacologica, per cui era da escludere qualsiasi collegamento con il comportamento tenuto dal lavoratore durante la malattia.

 

 

 

E’ stata anche eespinta anche l’istanza con cui il ricorrente chiedeva l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 92/2012 ed in particolare la sua disposizione modificativa della disciplina delle conseguenze dell’accertata illegittimità del licenziamento, in quanto tale norma non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame che è stata decisa nel vigore della precedente formulazione dell’articolo 18 della legge n. 300/70.

 

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