Dire al derubato “ti faccio ritovare l’auto” configura il reato di estorsione – Cassazione Penale Sentenza del 25 maggio 2011

Dire al derubato “ti faccio ritovare l’auto” configura il reato di estorsione – Cassazione Penale Sentenza del 25 maggio 2011

autorubataCassazione Penale sentenza  del 25 Maggio 2011

Configura il reato di estorsione in capo al “mediatore” che pretende denaro per far trovare l’auto rubata sotto casa del  proprietario; tale pricipio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza del 25 maggio 2011 ha ritenuto che chiedre  denaro alla vittima del furto equivale a minacciarla implicitamente che non riavrà più la sua macchina se non deciderà di pagare.

In base a tale assunto, la parte offesa   risulta soggetta a una costrizione morale, che costituisce il presupposto per la configurabilità del reato ex articolo 629 Cp. Ad integrare il reato di cui all’articolo 629 codice penale  può essere anche la condotta di colui il quale,  si offre volontariamente  per far trovare  l’auto rubata, ma, per fare ciò, pretende denaro in cambio; la cassazione è ferma nell’affermare che non vi è  dubbio che si tratti di estorsione laddove chi riscuote il denaro ha condotto le trattative con il derubato usando modi “pressanti”

e  per far scattare l’illecito è sufficiente una minaccia velata o anche implicita, dato che quello che conta è che la condotta dell’agente risulti in grado di coartare la volontà delle persone offese, indotte a pagare la somma richiesta nella speranza di riavere l’auto scomparsa.

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