Diffamazione via internet…il reato si concretizza nel luogo dove le offese sono viste dal maggior numero di persone – Cass.Pen. Sent. 16307 del 26 Aprile 2011

Diffamazione via internet…il reato si concretizza nel luogo dove le offese sono viste dal maggior numero di persone – Cass.Pen. Sent. 16307 del 26 Aprile 2011

web La Sezione prima della Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciare la Sentenza n. 16307, del 26 Aprile 2011, ha ribadito che  nella diffamazione via internet il luogo in cui viene commesso il reato va individuato esattamente nel punto in cui le offese vengono percepite dal maggior numero di persone. Il  Giudice di legittimità affrontando un caso di diffamazione in cui i server erano allocati in Toscana, per la precisione ad Arezzo, e l’amministratore del sito era della provincia di  Sassari ha tenuto a precisare come il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato regitrato all’estero, perché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia…aggiungendo inoltre che 


rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore….Per entrambe le ragioni esposte – concludono i giudici – non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.
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