DELEGA- CUSTODIA provvedimento fuori udienza

TRIBUNALE  DI CREMONA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

 

Il Giudice delle Esecuzioni,

a scioglimento della riserva assunta  nella procedura N.……………………. R.G. E.

promossa da ………………………………..……………………………………………………………………………………………

contro……………………………………………………………………….……………………………………..

esaminata la documentazione e sentite le parti;

dato atto che il creditore procedente, unitamente agli altri creditori muniti di titolo, ha chiesto che si proceda alla vendita del compendio pignorato con il sistema previsto dall’art. 569 comma 3° c.p.c. al prezzo indicato dall’esperto;

ritenuta l’opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall’art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista iscritto negli elenchi di cui all’art. 179 ter c.p.c.;

ORDINA

la vendita, sino a concorrenza dei crediti azionati (capitale, interessi e spese), dei beni pignorati;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita a ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….

DETERMINA

in euro ………………………………………………… il fondo spese, comprensivo delle presumibili spese di pubblicità,  da corrispondersi al delegato da parte del creditore……………………………………………………………………………………………….. a titolo di anticipazioni, entro 30 giorni da oggi; a seguito della detta corresponsione, il delegato provvederà ad accendere conto corrente ordinario di corrispondenza intestato alla procedura esecutiva presso ……………………………………………………………………………………………, con autorizzazione al delegato a prelevare da tale conto corrente l’importo corrispondente  alle spese di pubblicità.

Avverte che, in caso di mancato versamento della somma entro il superiore termine, l’inattività del creditore si intenderà quale richiesta di sospensione delle vendita, sicché la procedura verrà posta in quiescenza. Qualora, entro sei mesi dalla posizione di quiescenza, il creditore procedente o in creditori intervenuti muniti di titolo non riassumano la procedura, essa verrà dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c.

FISSA  TERMINE

di giorni 90 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita avente ad oggetto sia il primo tentativo di vendita senza incanto, che il successivo (di quattordici giorni), eventuale, tentativo di vendita con il sistema dell’incanto e eguale termine per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza dall’ultima pubblicazione effettuata; dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice e che, in caso di vendita, il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dalla aggiudicazione unitamente alla predisposta bozza del progetto di distribuzione;

DISPONE

che la vendita senza incanto si terrà presso i locali del  Tribunale di Cremona il giorno …………………………………………………………….alle ore……………………..;

che il rilancio minimo sia fissato in una somma non superiore al 2% del prezzo indicato in ordinanza;

che l’esame delle offerte di acquisto sia compiuto dal professionista delegato il giorno fissato per la vendita e che le offerte siano aperte dal delegato medesimo soltanto in udienza alla presenza degli offerenti e degli avvocati;

che subito dopo la gara gli assegni circolari, depositati dagli interessati all’acquisto unitamente alle offerte, siano restituiti immediatamente a coloro che non siano aggiudicatari;

che la cauzione dell’aggiudicatario sia versata dal professionista delegato sul conto corrente bancario acceso ed intestato alla procedura esecutiva; sullo stesso conto l’aggiudicatario provvederà a versare il saldo prezzo e le spese presuntive di vendita forfetariamente quantificate in percentuale del 15% del prezzo di aggiudicazione;

che in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne riferisca immediatamente al giudice, e in caso di impossibilità ovvero in mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del giudice,  proceda egualmente all’esperimento di vendita.

PUBBLICITÀ

L’avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti (art. 490 c.p.c.):
– affissione per tre giorni consecutivi dell’Albo di questo Tribunale;

– inserimento , almeno 45 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame delle offerte ex art. 571 e 572 c.p.c., di breve annuncio, nonché dell’avviso di vendita unitamente alla perizia di stima, nei siti internet siti internet www.tribunaledicremona.it www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it gestiti da Asteimmobili Servizi;

– pubblicazione, per estratto sul quotidiano locale “La Provincia” da effettuarsi almeno 45 giorni anteriori alla vendita (detto estratto conterrà unicamente i seguenti dati: ubicazione del bene, tipologia e consistenza, prezzo base, numero procedura, data e ora dell’udienza per l’esame delle offerte ex 571-572 c.p.c., data e ora dell’eventuale incanto, nome e recapito telefonico del custode e del professionista delegato, omessi in ogni caso i dati catastali e i confini);

– ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………

La richiesta della pubblicità  sarà curata dal professionista delegato.

AVVISO DI VENDITA

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall’esperto (in ogni caso, l’aggiudicatario potrà,ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6°comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

B) Per il Lotto n. 1 il prezzo base per le offerte è di Euro ……………………

Per il Lotto n. 2 il prezzo base per le offerte è di Euro ……………………

Per il Lotto n. 3 il prezzo base per le offerte è di Euro ……………………

Per il Lotto n. 4 il prezzo base per le offerte è di Euro ……………………

Per il Lotto n. 5 il prezzo base per le offerte è di Euro ……………………

C) Si rende noto che il perito, sulla base della relazione di stima del bene, dichiara che la vendita:

  • Non è soggetta a IVA
  • E’ soggetta a IVA, trattandosi di bene strumentale all’esercizio dell’impresa del debitore esecutato.

D) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.

E) Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita presso la sede dell’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona se delegato dal Giudice è altro professionista (avvocato, commercialista). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita.

All’offerta dovrà essere allegato a titolo di cauzione – ed inserito nella busta – assegno circolare intestato alla procedura esecutiva pari al 10% del prezzo offerto.

Il modulo prestampato predisposto dall’Ufficio con l’offerta di acquisto senza incanto, irrevocabile sino alla data dell’udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni,  è disponibile presso la Cancelleria, il Custode Giudiziario, il Professionista delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie e l’Associazione Notarile A.N.P.E.C).

L’offerta dovrà riportare, tra l’altro: le complete generalità dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del cod. civ.); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all’udienza) certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Cremona ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria.

F) L’offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore al prezzo sopra determinato o se l’offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.

E) All’udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:

− in caso di unica offerta: se l’offerta è superiore al prezzo-base sopra indicato maggiorato del  20%, si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente; se è inferiore al prezzo-base sopra indicato maggiorato del 20%, si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente oppure, in caso di dissenso del creditore procedente, ad incanto;

− in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente (anche in caso di mancanza di adesioni alla gara).

Allorché sia trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

F) L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo e l’importo delle spese necessarie per il trasferimento (forfetariamente quantificato nel 15% del prezzo di aggiudicazione) detratto l’importo per cauzione già versato, nel termine perentorio di 60 giorni dall’aggiudicazione sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva.

Esclusivamente nel caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito o le stesse siano inefficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c. oppure qualora si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 comma 3° c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, nello stesso giorno della seconda settimana successiva alla data sopra fissata per l’esame delle offerte,  si svolgerà udienza per la vendita all’incanto alle ore ……………………………….. innanzi al Professionista  delegato, sempre in aula  del Tribunale di Cremona.

La vendita all’incanto dei cespiti pignorati è disciplinata dalle condizioni sopra indicate (ivi compreso il prezzo-base per le offerte in aumento), salvo che per le seguenti particolarità:

a) Ogni offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare entro le ore 12 dell’ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita:

− domanda di partecipazione all’incanto (in bollo) sul modulo prestampato predisposto

dall’Ufficio (il modulo è disponibile presso la Cancelleria, il Custode Giudiziario, l’Istituto Vendite Giudiziarie, l’A.N.P.E.C. e il  Professionista Delegato);

− ricevuta del versamento sul libretto bancario intestato alla procedura esecutiva della somma pari al 10% del prezzo-base (a titolo di cauzione);

b) La domanda di partecipazione dovrà riportare, tra l’altro: le complete generalità dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile); in caso di domanda presentata per conto e nome di una società, dovrà essere allegato certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; in caso di domanda in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il richiedente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Cremona ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria;

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione;

c) L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo e l’importo delle spese necessarie per il trasferimento (pari al 15% determinato in via forfetaria), detratto l’importo per cauzione già versato, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva (settanta dal giorno dell’incanto) sul conto corrente bancario sopraindicato.

d) Ad incanto avvenuto potranno essere presentate eventuali offerte ai sensi dell’art. 584 c.p.c., da ritenersi ammissibili se: presentate entro 10 giorni dall’asta; superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo raggiunto all’incanto; accompagnate da cauzione pari al 20% del prezzo raggiunto all’asta. Dette offerte, irrevocabili sino alla data dell’udienza che sarà fissata e, comunque, per almeno 120 giorni, devono essere depositate (non in busta chiusa) presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C., compilando il modulo prestampato predisposto dall’Ufficio con l’offerta di acquisto e disponibile presso i soggetti anzindicati, con versamento della cauzione pari al 20% del prezzo-base raggiunto.

Verificata l’ammissibilità delle offerte, sarà indetta dal Giudice dell’Esecuzione una gara alla quale potranno partecipare, oltre gli offerenti in aumento ex art. 584 c.p.c. e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine che sarà fissato, avranno integrato la cauzione nella misura di cui all’art. 584 comma 2° c.p.c. Se nessuno degli offerenti in aumento parteciperà alla gara così indetta l’aggiudicazione diverrà definitiva e sarà pronunciata a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo sarà trattenuto come  rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

Il Giudice dell’Esecuzione,

dispone che il professionista delegato provveda:

1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell’esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell’art. 568 c.p.c., e, nell’ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

2) al controllo dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985; nel caso di insufficienza di tali notizie, tali da determinare le nullità di cui all’art. 17 comma 1° ovvero di cui all’art. 40, comma 2° della Legge n. 47 del 1985, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

3) a formare l’avviso di vendita secondo il disposto dell’art. 570 c.p.c. e le indicazioni sopra specificate;

4) al controllo delle forme di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall’art. 490 c.p.c. e disposta da questo Giudice con questa ordinanza di vendita);

5) all’apertura delle buste depositate dagli offerenti in Cancelleria, nel corso dell’udienza fissata e alla presenza degli offerenti;

6) all’esame delle offerte pervenute e degli assegni ad esse allegati intestati alla procedura;

7) a dichiarare l’inefficacia o l’inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

8) a raccogliere l’eventuale dissenso del creditore procedente ai sensi dell’art. 572 c.p.c. sull’aggiudicazione all’unico offerente (e, in tal caso, a procedere all’incanto con le modalità di seguito fissate) o a pronunciare l’aggiudicazione a favore di questo;

9) all’effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicato, pronunciando l’aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente);

10) a redigere il verbale dell’udienza depositandone copia autentica nel fascicolo dell’esecuzione;

11) a verbalizzare l’approvazione o le eventuali opposizioni delle parti al rendiconto del Custode (in caso di opposizioni, rimetterà a questo Giudice dell’Esecuzione ogni decisione a riguardo);

12) per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571 c.p.c. ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572 comma 3° c.p.c., a tenere avanti a sé l’incanto sopra fissato (alle ore 9,00 dello stesso giorno successivo di due settimane a quello fissato per l’apertura delle buste, ossi a quattordici giorni dopo l’apertura delle buste); l’incanto si svolgerà secondo le modalità sopra indicate;

13) all’effettuazione dell’incanto ex art. 581 c.p.c., pronunciando all’esito l’aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente) e redigendone verbale ex art. 591 bis c.p.c.;

nell’ipotesi di vendita di più lotti, il delegato dovrà cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell’art. 504 c.p.c. e dell’art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell’aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all’ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese;

14) a rimettere gli atti a questo Giudice dell’Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della seconda vendita.

15) Il Professionista  dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per ordine del Giudice dell’Esecuzione (in proposito, si osserva che il novellato art. 631 c.p.c. non trova applicazione in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza in cui ha luogo la vendita; a riguardo anche Cass. 13354/2004).

16) a disporre la restituzione degli assegni allegati alle offerte  dai soggetti  non resisi aggiudicatari dei beni venduti;

18) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

19) a comunicare all’aggiudicatario immediatamente – ove non possibile entro 10 giorni dall’aggiudicazione – tenendo conto delle somme già versate, l’ammontare del residuo prezzo e delle spese aggiuntive necessarie da versare sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva;

20) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all’art. 587 c.p.c.;

21) ad autorizzare l’assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell’ipotesi di cui all’art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);

22) Ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16.07.1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21.01.1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 10.09.93 n. 385, l’aggiudicatario dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, sempre nel termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione (settanta dal giorno dell’incanto), la parte del prezzo corrispondente al credito dell’Istituto per capitale, interesse e accessori (sulla base di conteggio aggiornato che il creditore fondiario trasmetterà immediatamente al professionista delegato e questi all’aggiudicatario ai fini del versamento diretto della somma; entro i dieci giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà depositare al professionista delegato alla vendita (per le vendite delegate ai Notai, all’A.N.P.E.C.) l’originale della  quietanza rilasciata dall’Istituto di credito; tale quietanza sarà inserita dal Delegato nel fascicolo della procedura esecutiva).

23) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell’immobile), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l’emanazione;

La bozza dovrà contenere altresì l’ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull’immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, domande giudiziali, sequestri, decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo,amministrazione controllata, sentenze di fallimento successivi al pignoramento), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

– ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il Notaio richiederà;

– liquidazione delle imposte e delle spese necessarie per la registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione dei gravami esistenti;

– bozza di mandato per il pagamento delle suddette imposte e spese;

20) il delegato provvederà ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 585 comma 3° c.p.c., “il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata”), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 59 del 1978 ed a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche formando le necessarie copie dell’originale del decreto di trasferimento o dell’ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al dal Professionista alla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all’art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.;

24) a seguito della firma del decreto di trasferimento da parte del Giudice, provvederà a far attribuire al decreto numero di repertorio e cronologico, alla trasmissione all’Ufficio del Registro e agli adempimenti relativi alla trascrizione;

25) provvederà ancora agli adempimenti necessari per la voltura catastale, ivi compreso il pagamento del relativo importo, laddove non sia stato possibile effettuare la stessa unitamente alla trascrizione del decreto;

26) infine il delegato provvederà alla redazione di bozza del progetto di distribuzione del ricavato tra creditori, previa acquisizione di note di precisazione del credito aggiornate. Tale bozza sarà trasmessa al G.E. entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione dei beni.

L’udienza di approvazione del progetto distributivo si svolgerà sempre avanti il Giudice dell’Esecuzione.

 

SOSTITUZIONE NELLA CUSTODIA E NOMINA DEL CUSTODE

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

visto ed applicato l’art. 559 c.p.c.,

− rilevato che con il pignoramento il debitore è costituito custode dei cespiti pignorati,

− ritenuto che la sostituzione nella custodia possa avere utilità per la vendita, consentendo sia una migliore gestione ed amministrazione del compendio pignorato (non solo quando questo è occupato da terzi), sia un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all’acquisto,

SOSTITUISCE

nella custodia il debitore esecutato, nominando custode giudiziario

……………………………………………………………………………………………

Il Custode dovrà provvedere, secondo quanto previsto dagli artt. 559 e 560 c.p.c. e le indicazioni

impartite da questo Giudice e dal Professionista  delegato:

  • • a verificare lo stato di conservazione e manutenzione del bene svolgendo relazione al Giudice dell’Esecuzione su eventuali difformità dalla perizia o su altre difficoltà per la vendita, nonché sullo stato di occupazione, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla regolarità amministrativa dell’immobile;
  • • a comunicare (quando la situazione lo richieda) per iscritto ai competenti Servizi Sociali il provvedimento di liberazione emesso dal Giudice dell’Esecuzione descrivendo le condizioni economico-familiari del/gli occupante/i e ogni altra circostanza utile all’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni;
  • • a curare l’amministrazione dei beni, provvedendo anche a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione ordinaria o straordinaria (e a procedere agli interventi di manutenzione, previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione);
  • • all’aggiornamento e alla riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l’occupazione dell’immobile, nonché alla disdetta di tutti i contratti di godimento del bene;
  • • a vigilare sulla condotta del/i debitore/i e/o degli altri occupanti l’immobile, anche con riguardo all’ordine di liberazione impartito dal Giudice;
  • • ad installare o sostituire dispositivi di sicurezza, serrature o, comunque, mezzi di tutela ed allarme, al fine di evitare illecite intrusioni nell’immobile;
  • • a realizzare piccola pubblicità della vendita presso l’immobile (affissione di cartelli, comunicazione ai proprietari degli immobili adiacenti ed altre forme pubblicitarie analoghe);
  • • a fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dell’immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell’ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia di stima;
  • • a organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone interessate e i loro nomi;
  • • a fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di acquisto senza incanto e con incanto e le relative istruzioni ;
  • • a prestare assistenza agli interessati all’acquisto nell’imminenza dell’udienza fissata per l’esame delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l’aggiornamento sullo stato dell’immobile;
  • • a segnalare a questo Giudice dell’Esecuzione eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda necessario l’immediato sgombero dei locali;
  • • ad esercitare (previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione e, se necessaria, nomina di un legale) tutte le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità materiale del compendio pignorato e a curare l’esecuzione dell’ordine di liberazione anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario salvo che questi non lo esentino;
  • • alla rendicontazione trimestrale e finale in ordine all’amministrazione e conservazione del bene: nel rendiconto dovrà indicare specificamente, per date e numero, gli accessi effettuati, i sopralluoghi finalizzati all’accompagnamento degli interessati all’acquisto ed ogni altra attività pertinente, oltre a formare una tabella dei movimenti di cassa redatta secondo lo schema semplice delle entrate ed uscite.

Il compenso del custode giudiziario sarà commisurato al valore di aggiudicazione dell’immobile secondo lo standard  dell’Ufficio di cui alla relativa direttiva .

Il Custode dovrà depositare, almeno 10 giorni prima dell’udienza di vendita dei lotti oggetto della procedura, il rendiconto delle attività custodiali sino ad allora svolte per la procedura affinché le parti possano averne conoscenza; in assenza di osservazioni nel corso dell’udienza di vendita, la relazione depositata si riterrà approvata.

Il Giudice dell’Esecuzione

PROVVEDE

con atto separato quanto alla liberazione dell’immobile.

FISSA

innanzi a sé l’udienza del ………………..……… alle ore ……………. per la comparizione del/i debitore/i esecutato/i e dei creditori intervenuti successivamente all’1/3/2006 e non muniti di titolo esecutivo, disponendo la notifica di questa ordinanza (per estratto, limitatamente a questa pagina)  a cura dei creditori intervenuti interessati all’udienza di verifica dei crediti (art. 499 c.p.c.).

Avverte il debitore che all’udienza sopra fissata dovrà comparire al fine di dichiarare quali crediti non titolati intende contestare  e che, in caso di sua mancata comparizione, si intenderanno riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi in assenza di titolo esecutivo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cremona,

 

Il Giudice

dott. Cristina Ferrar

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