Decesso del titolare è consentito il subentro del convivente nel fitto dell’ente Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2013 n. 3548
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2013 n. 3548
La Corte di Cassazione ha sentenziato che il diritto all’abitazione, che permette di far subentrare il convivente nell’affitto della casa dell’ente, sussiste anche se c’è un passaggio intermedio, cioè, muore il titolare, a questo punto subentra la figlia che a sua volta muore, lasciando però l’appartamento al convivente.
Lo ha decretato la Corte di cassazione, con la sentenza 3548/2013, bocciando il ricorso di una società di gestione immobiliare dell’Inps che invece escludeva il diritto al subentro.
Per gli “Ermellini”, il ricorso dell’Ente, deve essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto
“L’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978 trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.