criterio di ammisione mediatori in Organismo di conciliazione

CRITERI DI AMMISSIONE DEI MEDIATORI

 

Il Consiglio Direttivo, d’accordo con il Comitato Scientifico/Gli amministratori

dell’Organismo di Conciliazione

predispone i seguenti, ulteriori criteri per l’ammissione all’Elenco dei Mediatori

e per la permanenza in esso, nonché per la decadenza e la sospensione del Mediatore

dall’Elenco medesimo:

 

– I professionisti devono essere iscritti all’albo professionale degli Avvocati di

_______________.

1. – Tutti i professionisti, avvocati o patrocinatori, incaricati di operare in qualità

di mediatori devono essere formati secondo uno standard minimo conforme

a quello ministeriale (decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 24 luglio

2006) e/o al diverso standard che il Coordinamento potrà predisporre e devono

aver riportato una valutazione positiva al termine del percorso formativo.

La formazione acquisita deve essere mantenuta con un aggiornamento periodico.

 

 

– Le domande di iscrizione all’Elenco dei Mediatori devono pervenire, entro il

_________________di ogni anno, al __________________ che delibera sulle

2

medesime in tempo utile.

 

– Il Mediatore, iscritto nell’Elenco, prima di ricevere un incarico di mediazione,

dovrà assistere, in qualità di uditore, ad almeno un incontro di mediazione, gestito

dall’Organismo

 

– L’Elenco dei Mediatori è revisionato periodicamente ogni due anni, con prima

decorrenza dal ______.

 

– Il Mediatore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell’Elenco, dovrà richiedere

all’Organismo di conciliazione il rinnovo dell’iscrizione.

Oltre alla permanenza dei requisiti per l’inclusione nell’Elenco, il Mediatore

dovrà attestare di aver condotto almeno due procedure di mediazione nel

biennio antecedente alla revisione dell’Elenco o la partecipazione ad almeno

otto ore di attività formativa riconosciute ed accreditate dall’Ordine degli Avvocati,

erogate anche a distanza, la cui idoneità è subordinata alla valutazione

della Camera .

 

Il Consiglio Direttivo / Gli amministratori delibera sulla richiesta di

rinnovo dell’iscrizione anche in considerazione delle esigenze dell’ODC di avvalersi

di un numero di mediatori congruo, rispetto al numero effettivo di mediazioni

gestite e di rinnovare periodicamente la composizione dell’Elenco dei

Mediatori.

La mancata richiesta scritta di rinnovo dell’iscrizione, nel termine indicato,

comporta la decadenza del Mediatore dall’Elenco.

In caso di avvenuta decadenza, l’eventuale domanda di nuova iscrizione dovrà

soddisfare, comunque, i requisiti richiesti per il rinnovo.

In ordine ai requisiti di onorabilità, l’Avvocato che abbia riportato sanzioni disciplinari

superiori all’avvertimento non può essere iscritto nell’Elenco, per un

3

periodo di due anni dalla definitività della sanzione. Nei casi di sospensione, il

termine predetto è elevato a cinque anni dalla fine dell’esecuzione. Nei casi di

cancellazione disciplinare o di reiscrizione a seguito di radiazione, non si potrà

procedere all’iscrizione nell’elenco dei mediatori

E’ facoltà dell’Organismo sospendere dalle proprie liste, in via cautelativa ricorrendone

gravi motivi, l’avvocato e il patrocinatore nei cui confronti sia stato

formalmente avviato un procedimento disciplinare.

Previous modello scheda di valutazione camera di conciliazione
Next sfratto per finita locazione

You might also like