Corso Breve di Diritto Sportivo II – L’Arbitrato avanti al TNAS. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Corso Breve di Diritto Sportivo II – L’Arbitrato avanti al TNAS. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

CAlcio_Mordillo2Corso Breve di Diritto Sportivo II – L’Arbitrato avanti al TNAS. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Arrivati a fine agosto, si sono conclusi i processi sportivi in ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), relativi ai due filoni del c.d. “Calcioscommesse” inerenti i fatti oggetto di inchiesta a Cremona e Bari.

Riassumendo brevemente i fatti avvenuti, va rilevato come vi siano state sia condanne che assoluzioni, oltre a decisioni rovesciate nel secondo grado di giudizio.

Nello specifico i casi, anche mediaticamente, più rilevanti sono stati i seguenti:

  • Antonio Conte (allenatore della Juventus FC – giudicato per fatti avvenuti quando era allenatore del AC Siena): condannato a 10 mesi di squalifica  in I grado per due omesse denunce di illecito (era a conoscenza dei fatti ma non ha avvertito la Procura federale in relazione alle partite Albinoleffe-Siena e Novara-Siena), è stato poi condannato con revisione parziale della sentenza sempre a 10 mesi di squalifica in II grado, ma per una sola omessa denuncia.
  • Leonardo Bonucci (giocatore della Juventus FC – giudicato per fatti avvenuti quando era giocatore del AS Bari): prosciolto sia in I che in II grado dall’accusa di illecito sportivo (sarebbe stato parte di un accordo per alterare il risultato di una partita).
  • Simone Pepe (giocatore della Juventus FC – giudicato per fatti avvenuti quando era giocatore della Udinese Calcio): prosciolto sia in I che in II grado dall’accusa di omessa denuncia per la partita Udinese-Bari.
  • US Lecce: la squadra viene retrocessa dalla serie B alla Lega Pro per responsabilità oggettiva a causa del comportamento del presidente Semeraro (illecito sportivo in relazione alla partita Lecce-Bari).
  • Marco di Vaio (giocatore dei Montreal Impact – giudicato per fatti avvenuti quando era giocatore del Bologna FC): assolto sia in I che in II grado per omessa denuncia.
  • US Grosseto: la squadra viene retrocessa in Lega Pro (dalla serie B) in I grado, ma la sentenza viene rovesciata in II grado con annullamento della retrocessione.
  • Novara Calcio: la squadra viene penalizzata di 2 punti in I grado, ma la sanzione viene ridotta a 1 punto in II grado.

Questi senza dubbio i casi più interessanti, per l’importanza dei nomi di giocatori e squadre, ed esclusi i procedimenti che si sono conclusi con patteggiamento.

Ed ora?

Ora per coloro che sono stati condannati e squalificati, e che volessero adire il terzo grado di giudizio, non resta che  il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Tale organo di giustizia è il primo nel c.d. processo “Calcioscommesse” avanti al quale il giudicante e l’accusatore non sono emanazione della stessa struttura, la FIGC. I due gradi di giudizio precedenti, infatti, si sono svolti avanti la Commissione Disciplinare Nazionale e la Corte di Giustizia Federale, che sono entrambi organi della Federazione Calcio, così come la Procura Federale: la cosa lascia alquanto perplessi, in quanto può considerarsi non del tutto rispettato il diritto costituzionale ad avere un giudice che sia “terzo” rispetto alle parti in causa.

Come detto, presso il CONI (cui fanno capo tutte le federazioni sportive) è istituito il Tribunale Nazionale  di Arbitrato per lo Sport, il quale “ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione” (art. 13 Statuto CONI – richiamato dall’art. 1 Codice dei Giudizi davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, da ora Codice TNAS).

Per la FIGC, il TNAS è l’organo avanti a cui impugnare i provvedimenti presi dagli organi di giustizia federale.

Ai sensi dell’art. 3 del Codice TNAS: “Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”. Sono, inoltre, escluse le controversie in materia di doping.

Per quanto riguarda la normativa applicabile, l’art. 4 del Codice fa riferimento ai principi dell’ordinamento sportivo, espressamente richiamati in virtù dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento stesso dalla legge 280/2003, nonché alle norme dell’arbitrato così come del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile. laddove non derogata o integrata dai principi del Codice TNAS stesso.

Come norma di chiusura, viene previsto che “Ove manchino specifiche disposizioni, l’organo arbitrale impartisce, nel rispetto dei principi del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura ricercando soluzioni che assicurino imparzialità, parità di trattamento e speditezza” (art. 4 comma 3 Codice TNAS).

L’art. 5 del Codice TNAS prevede che “Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l’esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”. Se poi tali ricorsi non siano definiti entro i termini previsti, il TNAS potrà comunque giudicare sui fatti oggetto di causa.

L’arbitro potrà essere unico, oppure avere forma collegiale. In ogni caso “Gli arbitri, tenuti a comportamenti consoni alle funzioni loro affidate, espletano l’attività arbitrale con impegno, autonomia, imparzialità e indipendenza al di fuori di ogni conflitto di interesse. E’ in ogni caso incompatibile con la funzione arbitrale la qualità di componente o di dipendente di organi del CONI, di Federazioni, di Discipline sportive associate, di Enti di promozione sportiva o di strutture ad essi strumentali, nonché qualsiasi rapporto di consulenza e assistenza con soggetti sottoposti alla giurisdizione arbitrale di cui al presente Codice” (art. 8 comma 1 Codice TNAS).

Interessante anche il secondo comma, per il quale “Gli arbitri sono tenuti a non fornire indiscrezioni sulle controversie che sono chiamati a definire e sulle posizioni assunte nella camera di consiglio dai componenti del collegio”. Si spera venga applicata bene la norma, evitando che sui giornali compaiano le sentenze prima della pronuncia.

L’art. 9 Codice TNAS riporta le modalità di introduzione della controversia, e lo si trascrive per intero:

Art. 9 – Introduzione dell’arbitrato 
1. La procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al Tribunale nella quale sono contenuti i seguenti elementi: 
a) nome e cognome della parte istante e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta  elettronica);

b) nome, cognome e indirizzo della parte intimata, se si tratta di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo; 
c) normativa statutaria, regolamentare o convenzionale sulla quale si fonda la competenza arbitrale;
d) eventuale pronuncia adottata sulla controversia dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva; 
e) domande che si sottopongono all’esame dell’organo arbitrale; 
f) prove offerte o da acquisire; 
g) nome e cognome dell’arbitro designato dalla parte istante se il lodo è di competenza collegiale; 
h) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell’articolo 26; 
i) sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura.
2. Il difensore, scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali, rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell’interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto esplicito mandato.

L’istanza è trasmessa a controparte nel termine di 30 giorni (dal deposito della decisione impugnata o decorsi i termini di  cui all’art. 5 Codice TNAS). Le modalità sono libere, con l’onere di prova del ricevimento che grava sull’istante.

Rispetto ai termini di cui sopra, vi è termine di ulteriori 5 giorni per il deposito dell’originale presso la Segreteria, sottoscritto e corredato da documenti e prova di ricevimento. La Segreteria invierà poi alla Federazione di competenza copia dell’istanza per conoscenza.

La parte intimata potrà replicare ai sensi dell’art. 12 Codice TNAS:

Art. 12 – Difese della parte intimata 
1. Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla parte istante, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, una memoria difensiva nella quale si espongono i seguenti elementi: 
a) nome e cognome della parte intimata e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, i contatti tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica); 
b) svolgimento delle difese in rito e nel merito; 
c) prove offerte o da acquisire; 
d) eventuale domanda riconvenzionale; 
e) nome e cognome dell’arbitro designato dalla parte intimata se il lodo è di competenza collegiale; 
f) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell’articolo 26; 
g) sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura. 
2. Valgono per il difensore di cui alla lettera g) del comma precedente le disposizioni dettate nell’articolo 9, comma 2. 
3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la parte intimata deve depositare nella Segreteria la memoria e i documenti allegati unitamente alla prova del ricevimento della memoria stessa da parte dei destinatari. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2.

Parte istante potrà poi replicare alla riconvenzionale di parte intimata nel termine di 10 giorni (art. 13 Codice TNAS).

Se la domanda fosse incompleta o irregolare, il Presidente del Tribunale può assegnare alla parte un termine non superiore a 10 giorni per regolarizzare (art. 14 Codice TNAS).

Le nomine degli arbitri avvengono ai sensi dell’art. 17 Codice TNAS:

Art. 17 –  Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti
1. Se la parte istante o la parte intimata o entrambe non designano gli arbitri di rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. g), e 12, comma 1, lett. e), provvede il Presidente del Tribunale, dopo aver assegnato alla parte il termine di decadenza di cinque giorni per provvedere alla designazione non effettuata.
2. Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione dello stesso termine di decadenza di cui al precedente comma, provvede alla nomina del terzo arbitro quando gli arbitri designati dalle parti o individuati ai sensi del precedente comma dal Presidente del Tribunale non abbiano raggiunto l’accordo nei cinque giorni decorrenti dalla comunicazione al secondo arbitro dell’incarico conferitogli. Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri.
3. Quando la controversia deve essere definita da un arbitro unico e le parti non abbiano raggiunto l’accordo nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell’istante della memoria difensiva proveniente dalla parte intimata o, nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell’intimato della replica alla domanda riconvenzionale, provvede il Presidente del Tribunale, previa assegnazione alle parti del termine di decadenza di cinque giorni.
4. La Segreteria provvede a dare notizia alle parti e agli arbitri prescelti delle determinazioni presidenziali.

Gli arbitri sono ricusabili con istanza all’Alta Corte del CONI, ai sensi dell’art. 815 c.p.c., o in caso di circostanze che ne impediscano lo svolgimento delle funzioni in modo indipendente ed autonomo.

Prima dell’inizio della procedura, il Presidente può dichiarare l’incompetenza del TNAS, sia d’ufficio che su istanza di parte (provvedimento suscettibile di riesame avanti all’Alta Corte).

Nella prima udienza si procede al tentativo non formale di conciliazione tra le parti (art. 20 Codice TNAS). Se l’accordo viene raggiunto se ne dà atto a verbale o su separato documento, che liquida anche le spese di procedura. Ove vi siano più domande, se la conciliazione avviene solo per alcune parti, la procedura prosegue per le altre. Il tentativo di conciliazione può essere poi ulteriormente esperito in qualsiasi fase del procedimento.

Ove la causa sia matura per la decisione, verrà rinviata per la discussione ovvero trattenuta per la decisione dopo una discussione anticipata su richiesta delle parti (o la rinuncia alla discussione stessa). Può anche essere consentito uno scambio di memorie tra le parti (art. 21 Codice TNAS).

Ove si ravvisi necessità di istruttoria, l’organo arbitrale ammette o dispone d’ufficio l’assunzione delle prove richieste. Possono essere valutate consulenze, le prove dei giudizi precedenti ed anche testimonianze (da richiedere entro la prima udienza, indicando generalità, indirizzo e circostanze sulle quali i testi devono essere sentiti). Si vedano gli artt. 21-22 Codice TNAS. In tal caso l’udienza di discussione verrà fissata al termine dell’istruttoria.

L’organo arbitrale potrà prendere misure cautelari “quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite” (art. 23 Codice TNAS).

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 90 giorni dall’accettazione dell’arbitro, ovvero dall’ultima accettazione in caso di collegio. In caso di istruttoria, l’organo può prolungare il termine di altri 90 giorni per una sola volta. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a un terzo (art. 25 Codice TNAS). Il termine resta comunque sospeso in caso di istanza di ricusazione di un arbitro ovvero di necessità di sostituzione.

Il lodo deve definire tutte le questioni, ma può deciderle separatamente, con l’emissione di lodi parziali.

La forma del lodo è stabilita dall’art. 27 Codice TNAS:

Art. 27 – Forma del lodo 
1. Il lodo, intestato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, deve contenere i 
seguenti elementi: 
a) nome e cognome dell’arbitro unico o dei componenti del collegio; 
b) nome e cognome delle parti, o loro denominazione se si tratta di soggetti collettivi; 
nome e cognome del rappresentante legale del soggetto collettivo; nome e cognome in entrambi i casi dei difensori delle parti; 
c) statuto, regolamento, accordo sul quale si fonda la competenza arbitrale; 
d) esposizione dei fatti e dei motivi della decisione adottata; 
e) dispositivo; 
f) sottoscrizione dell’arbitro unico o, nel caso di decisione collegiale, sottoscrizione degli arbitri ai sensi dell’articolo 823 c.p.c.; 
g) data di sottoscrizione del lodo e indicazione della sede dell’arbitrato. 
2. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti più uno da conservare presso la Segreteria. 
3. Il lodo, nel rispetto delle regole dettate a salvaguardia della riservatezza, è pubblicato anche sul sito internet del CONI.

Se il lodo avesse ad oggetto controversie rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica, ne è ammessa impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello, secondo le norme del codice di procedura civile.

Ove il lodo non fosse eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia, si potrà adire l’Alta Corte del CONI per l’adempimento della pronuncia.

Viste le dichiarazioni di alcuni tesserati condannati in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale, non resta che attendere i pronunciamenti del TNAS, per mettere la parola fine al processo sportivo “Calcioscommesse”.

Avv. Edoardo Ferraro

Previous Lettera di richiesta della copia della cartella clinica
Next Crediti/Debiti con il Fisco: Il Giudice può compensare. A cura dell'Avv. Matteo Sances

You might also like