Corso Breve Di Diritto Sportivo – Appendice sul Patteggiamento. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Corso Breve Di Diritto Sportivo – Appendice sul Patteggiamento. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

AntonioConteCorso Breve Di Diritto Sportivo – Appendice sul Patteggiamento. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro

Considerato come la giornata del 01/08/12 sia stata attraversata dalla cronaca del processo sportivo “scommessopoli”, sembra opportuno aggiungere un paio di parole sulla questione del patteggiamento, chiesto in sede processuale da molti dei deferiti tra cui anche Antonio Conte, allenatore della Juventus.

Il Codice di Giustizia sportiva parla di tale istituto in due articoli:

Art. 23

Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

1. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura.

2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

3. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti è esclusa nei casi di recidiva e nei casi di cui all’art. 7, comma 6.

Art. 24

Collaborazione degli incolpati.

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

Come si vede, la prima norma prevede un accordo sulla quantificazione della pena che prescinde dall’ammissione della responsabilità, che deve intervenire tra il deferito e la Procura Federale, per essere poi sottoposto all’organo giudicante che ne dispone l’applicazione, ove ritenga la pena patteggiata congrua.

La seconda norma, al contrario, prevede una ammissione di responsabilità e una collaborazione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, che poi si vedrà ridotta o commutata la pena su proposta della Procura Federale.

Per inciso, in relazione al caso di specie, la Commissione Disciplinare ha respinto il patteggiamento proposto dai legali di Antonio Conte e accettato dalla Procura (3 mesi + € 200.000 di ammenda), in quanto ritenuta la pena non congrua. Voci giornalistiche indicano come l’organo giudicante possa accogliere una nuova domanda attorno ai 4 mesi + € 100.000 (fonte Tuttosport) ovvero 5 mesi + € 150.000 (fonte Sportitalia).

Alla luce delle diatribe sorte in ogni dove circa il fatto che il patteggiamento preveda comunque un’ammissione di colpa da parte di chi lo richieda (spesso solo per dire che l’allenatore della Juventus è da considerarsi colpevole), si deve precisare che l’art. 23 CGS non prevede alcuna ammissione di responsabilità. Del resto, pure in ambito penale l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) non è considerato tale: questo aspetto è ulteriormente delineato da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione.

La dottrina e la giurisprudenza tendono ad individuare nel c.d. “patteggiamento” una strategia difensiva sia per il reo che voglia godere di determinati benefici (come la riduzione della pena), sia per l’innocente che ritenga di non potersi difendere adeguatamente nel processo.

Per tale secondo aspetto, non vi è esempio migliore dell’applicabilità al processo sportivo, considerati i tempi stretti per impostare una difesa, i limiti alle prove producibili in giudizio nonché, più importante di tutto, l’inversione dell’onere della prova.

Avv. Edoardo Ferraro

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