Corso Breve Di Diritto Sportivo – Appendice sul Patteggiamento. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro
Corso Breve Di Diritto Sportivo – Appendice sul Patteggiamento. A cura dell’Avv. Edoardo Ferraro
Considerato come la giornata del 01/08/12 sia stata attraversata dalla cronaca del processo sportivo “scommessopoli”, sembra opportuno aggiungere un paio di parole sulla questione del patteggiamento, chiesto in sede processuale da molti dei deferiti tra cui anche Antonio Conte, allenatore della Juventus.
Il Codice di Giustizia sportiva parla di tale istituto in due articoli:
Art. 23
Come si vede, la prima norma prevede un accordo sulla quantificazione della pena che prescinde dall’ammissione della responsabilità, che deve intervenire tra il deferito e
La seconda norma, al contrario, prevede una ammissione di responsabilità e una collaborazione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, che poi si vedrà ridotta o commutata la pena su proposta della Procura Federale.
Per inciso, in relazione al caso di specie,
Alla luce delle diatribe sorte in ogni dove circa il fatto che il patteggiamento preveda comunque un’ammissione di colpa da parte di chi lo richieda (spesso solo per dire che l’allenatore della Juventus è da considerarsi colpevole), si deve precisare che l’art. 23 CGS non prevede alcuna ammissione di responsabilità. Del resto, pure in ambito penale l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) non è considerato tale: questo aspetto è ulteriormente delineato da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione.
La dottrina e la giurisprudenza tendono ad individuare nel c.d. “patteggiamento” una strategia difensiva sia per il reo che voglia godere di determinati benefici (come la riduzione della pena), sia per l’innocente che ritenga di non potersi difendere adeguatamente nel processo.
Per tale secondo aspetto, non vi è esempio migliore dell’applicabilità al processo sportivo, considerati i tempi stretti per impostare una difesa, i limiti alle prove producibili in giudizio nonché, più importante di tutto, l’inversione dell’onere della prova.