Contratto telefonico – Inadempimento della società gestore – Responsabilità del gestore – Prova liberatoria – Onere della prova – Risarcimento dei danni – Criteri di determinazione del danno – Giudice di Pace di Milano Sent. 3580 del 20.02.2010


Il contratto di utenza telefonica ha la natura di un contratto di somministrazione continuata e la società fornitrice è tenuta, secondo buona fede, all’esecuzione del rapporto. Tuttavia, nel caso in cui l’utente lamenti la interruzione del servizio la compagnia somministrante è tenuta a fornire la prova che l’interruzione del servizio è dipesa solo da una causa a sé non imputabile. In difetto di tale prova l’inesatto adempimento del contratto di somministrazione espone la società fornitrice a responsabilità e la obbliga a risarcire i danni cagionati all”utente. La liquidazione dei danni, nel caso di specie, tiene conto della impossibilità per l’utente di attendere alle normale occupazioni giornaliere e della durata del disagio.


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