Contratto di sponsorizzazione manifestazioni

Sponsorizzazione di manifestazioni/eventi

 

La Società <…..>, con sede in <…..> (<…..>), via <…..> n. <…..> e capitale sociale di euro <…..> (<…..>), C.F. <…..>, P. IVA, rappresentata ai fini del presente contratto da <…..>, quale <…..>, nato a <…..> (<…..>) il <…..>, residente a <…..> (<…..>), via <…..> n. <…..>, C.F. <…..>, (di seguito denominata “Sponsee”)

 

e

 

<…..>, con sede in <…..> (<…..>), via <…..> n. <…..> e capitale sociale di euro <…..> (<…..>), iscritta nel Registro delle imprese di <…..> al n. <…..>, C.F. <…..>, P. IVA. <…..>, rappresentata ai fini del presente contratto da <…..>, quale <…..>, nato a <…..> (<…..>) il <…..>, residente a <…..> (<…..>), via <…..> n. <…..>, C.F. <…..>, (di seguito denominato “Sponsor”)

 

premesso che:

 

–   Lo Sponsee organizza e gestisce una manifestazione (di seguito indicata come Evento) avente rilievo nazionale cui parteciperanno molti personaggi famosi italiani;

–   l’Evento si terrà a <…..> dal <…..> al <…..>;

–   le modalità di svolgimento dell’Evento sono indicate nel sito internet dello Sponsee ed all’allegato A;

–   lo Sponsor è un’azienda che opera nel settore <…..> e per questo motivo è particolarmente interessata a svolgere iniziative di tipo commerciale e promozionale inerenti l’Evento al fine di diffondere il proprio marchio e promuovere la propria immagine nonché far affermare i propri prodotti;

–   lo Sponsor dichiara di essere consapevole che vi sono altri marchi di società sponsor dello Sponsee che, tuttavia, contraddistinguono dei prodotti appartenenti a settori merceologici differenti rispetto ai prodotti dello Sponsor;

–   le parti intendono regolamentare il loro rapporto di collaborazione, di tipo promozionale e pubblicitario, con la sottoscrizione del presente contratto.

 

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

 

Art. 2 – Oggetto

Con il presente contratto le parti si impegnano a collaborare al fine di realizzare le iniziative promozionali e pubblicitarie nonché di pubbliche relazioni relative al marchio di proprietà dello Sponsor.

In virtù del presente contratto lo Sponsee concede all’Azienda la qualifica di sponsor con esclusiva per i prodotti contrassegnati dal marchio del medesimo Sponsor. La promozione del marchio avverrà mediante l’apposizione del medesimo, del nome, dell’immagine e dei prodotti, a cura dello Sponsee, in tutti i siti indicati nel presente contratto con modalità tali da assicurare la maggiore visibilità al marchio ed ai prodotti dallo stesso contrassegnati.

Al fine di consentire lo svolgimento dell’oggetto lo Sponsor si impegna a far avere allo Sponsee l’esemplare del marchio da esporre nel corso dell’Evento.

 

Art. 3 – Patto di esclusiva e di non concorrenza

Lo Sponsee si impegna, lungo l’intera durata del contratto, a non avvalersi di altri Sponsor per la promozione di marchi che contraddistinguano la medesima tipologia di prodotti o servizi o, comunque, rientranti nello stesso settore merceologico dei prodotti contrassegnati dal marchio dello Sponsor e che siano, pertanto, anche solo potenzialmente, in concorrenza con gli stessi.

Contestualmente all’accettazione del presente contratto lo Sponsee rilascia specifica dichiarazione attestante che, al momento attuale, non vengono tenute campagne promozionali, inerenti prodotti o servizi analoghi a quelli dello Sponsor.

 

Art. 4 – Durata

Il presente contratto esplica i suoi effetti dalla sottoscrizione del medesimo fino al termine dell’evento indicato nell’Allegato A senza necessità di alcuna disdetta. Viene esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

 

Art. 5 – Obblighi dello Sponsee

Con l’accettazione del contratto lo Sponsee è tenuto a prestare i servizi normalmente prestati in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione di manifestazione o evento secondo la prassi, quali a mero titolo esemplificativo:

–   porre in essere tutti gli atti necessari per consentire allo Sponsor la collocazione del suo marchio.

•    sulla divisa del personale e delle hostess dell’Evento;

•    alle entrate nei locali o strutture che ospitano l’Evento;

•    nella sala stampa o gli altri luoghi di incontro con i giornalisti o in cui gli stessi vengono autorizzati alle trasmissioni;

•    sulla carta intestata dello Sponsee;

•    sui badge del personale che organizza e coordina l’evento.

Lo Sponsee e lo Sponsor sono obbligati ad eseguire il Contratto usando la diligenza qualificata richiesta dalla tipologia di servizio.

In aggiunta alle attività di cui sopra lo Sponsee riconosce allo Sponsor la facoltà di svolgere iniziative promozionali e pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati con lo Sponsee.

Lo Sponsee, inoltre, si obbliga:

–   a far circolare del materiale pubblicitario tra i partecipanti all’Evento fornito a cura e spese dello Sponsor;

–   a far leggere allo speaker un messaggio ufficiale di presentazione dello Sponsor e di ringraziamenti;

–   a far esporre il marchio dello Sponsor nei messaggi pubblicitari alla stampa;

–   a riportare il marchio sul sito dell’Evento secondo le modalità indicate nell’Allegato B.

 

Art. 6 – Dichiarazioni lesive

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare, rispettivamente, ai propri rappresentanti ed ai propri preposti, di rilasciare dichiarazioni che possano essere lesive del diritto all’immagine delle parti o controparti medesime. In tal caso l’altra parte potrà procedere alla risoluzione ipso jure del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

 

Art. 7 – Marchio dell’evento

Resta inteso tra le parti che lo Sponsor non diventerà proprietario del marchio dell’Evento ma che i due marchi potranno essere esposti in modo anche associato per l’intera durata dell’Evento purché il marchio dello Sponsor abbia maggiore visibilità di quello dell’Evento.

 

Art. 8 – Corrispettivo

Le parti stabiliscono che lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee la somma di Euro <…..> oltre IVA, fissa ed invariabile, da versarsi previa presentazione della fattura quale controprestazione per le attività di carattere promozionali e pubblicitarie svolte dallo Sponsee in favore dello Sponsor.

 

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Lo Sponsee si impegna, per sé ed i propri dipendenti e preposti a non porre in essere qualsiasi condotta che vìoli il diritto di marchio dello Sponsor e delle altre società del gruppo cui appartiene il medesimo Sponsor, a non porre in essere comportamenti denigratori, lesivi o, comunque, che possano incidere negativamente sul diritto all’immagine dello Sponsor o sul mercato medesimo dello stesso.

Con il presente contratto l’uso del marchio dello Sponsor è limitato alla finalità di carattere promozionale e pubblicitario non essendo autorizzato l’uso dello stesso per nessuna altra finalità.

La violazione del principio finalistico di cui sopra importerà l’applicazione della penale pari a euro <…..> fatti salvi i maggiori danni e la possibilità di risolvere il contratto da parte dello Sponsor ex art. 1456 c.c.

La presente clausola è attributiva di diritti in favore di terzi ai sensi dell’art. 1411 c.c.

 

Art. 10 – Responsabilità e manleva

Le parti si obbligano reciprocamente a tenersi manlevate ed indenni, da qualsiasi danno diretto e/o indiretto nonché al pagamento di qualsiasi onere, spesa, indennità o qualsivoglia pregiudizio che dovessero essere subiti da parte della controparte in esecuzione o in occasione del presente contratto anche a titolo extracontrattuale per pretese avanzate da terzi.

Le parti sono, inoltre, responsabili per i danni diretti e/o indiretti nonché oneri e spese subiti da parte della controparte a seguito della non corretta esecuzione dell’attività di cui al contratto anche solo per colpa, negligenza, imperizia o imprudenza.

Lo Sponsee è, altresì, responsabile e manleva lo Sponsor:

–   per le ipotesi di eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nonché per qualsiasi violazione di legge;

–   per le attività di organizzazione, allestimento e svolgimento dell’evento.

La presente clausola deve intendersi come attributiva di diritti in favore di terzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 c.c.

 

Art. 11 – Tutela dei dati personali

Le parti si obbligano a conformare il trattamento dei dati personali connesso all’esecuzione del presente contratto, ciascuno per il proprio ambito di competenza e gestione per effetto del presente contratto, alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 in quanto applicabile.

Le parti dichiarano, con la presente clausola, di aver ricevuto l’informativa privacy ex art. 13 del Codice privacy dall’altra parte.

In caso di violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 196/03, dalla parte nonché da ogni suo assistente, collaboratore, consulente, dipendente o altro incaricato, ogni conseguente responsabilità rimarrà in via esclusiva a carico della parte inadempiente. Le parti concordano che nel caso in cui una di esse venga riconosciuta responsabile della violazione commessa dall’altra parte, sarà possibile agire in via di regresso nei confronti di quest’ultima al fine di ottenere l’indennizzo per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che le sono imputabili.

Le parti si obbligano reciprocamente a fornirsi la prova di aver adottato ogni misura necessaria ad evitare il danno alla privacy al fine di evitare l’applicabilità di cui all’art. 2050 c.c.

La parti, inoltre, si impegnano reciprocamente a prestarsi assistenza per eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all’Authority privacy o all’autorità giudiziaria per l’esercizio dei diritti connessi alla tutela del dato personale in virtù della normativa vigente ed a rilasciare ogni informazione e documento utile, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta dalla controparte o da un suo legale.

 

Art. 12 – Confidenzialità delle informazioni e segreto professionale

Le parti sono a conoscenza che tutte le informazioni relative al presente contratto costituiscono informazioni segrete, ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30 del 10.02.2005, informazioni altamente confidenziali o informazioni tutelate dalla normativa sulla tutela della proprietà industriale. Le parti si impegnano reciprocamente, altresì, a non diffondere o comunicare tutte quelle informazioni o dati relativi alle attività contabili, amministrative o finanziarie ed ogni altra notizia su cui sia apposta la dicitura “riservato” o “confidenziale” o formula equivalente e che, comunque, possono considerarsi informazioni aziendali riservate di cui possano venire a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto.

Ai fini del presente contratto, si intendono per “informazioni riservate” tutte le informazioni trasmesse da una parte all’altra, in forma scritta, orale o in altre forme di qualsiasi tipo, nonché i dati, gli argomenti o il materiale che in qualsiasi modo si riferiscano a quanto forma oggetto del contratto. Le parti si impegnano a trattare, come strettamente confidenziali, e a non divulgare le informazioni riservate, nonché ad utilizzarle unicamente ai fini di cui al presente contratto.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le informazioni riservate vengano a conoscenza di terzi e ne limiteranno la comunicazione ai soli dipendenti e consulenti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per i fini di cui al presente contratto nel rispetto del principio del need to know, a non divulgare le informazioni a terzi, a non renderle pubbliche né accessibili con qualsiasi altro mezzo fatto salvo il diritto di diffusione della campagna pubblicitaria.

Il presente obbligo vincolerà le parti per un periodo di 2 anni dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa.

 

Art. 13 – Divieto di cessione

Il presente contratto non è cedibile poiché concluso intuite personae. È fatto divieto allo Sponsor di procedere alla cessione del contratto e dei diritti derivanti dal medesimo.

 

Art. 14 – Risoluzione espressa

Entrambe le parti possono procedere alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., purché non vi abbiano dato titolo, nei casi di:

1.  liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale;

2.  violazione dei diritti di proprietà intellettuale o del diritto di marchio;

3.  violazione di norme di legge;

4.  fatti o atti lesivi del diritto all’immagine della controparte o dei loro legali rappresentanti o atleti;

5.  qualora intervengano mutamenti non trascurabili nella struttura giuridica, nella compagine societaria, nel management o nella capacità tecnica-finanziaria.

La risoluzione va fatta valere per il tramite di raccomandata AR, da inviare presso la sede legale, e produrrà effetti decorsi sette giorni dal ricevimento della stessa da parte del destinatario.

 

Art. 15 – Foro competente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in connessione o in conseguenza dell’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di <…..>

 

Oppure

 

Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d’accordo tra le parti, ovvero dal presidente del Tribunale di <…..>

L’arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura fermo restando il rispetto delle norme inderogabili e consentire alle parti di rappresentare le proprie ragioni. La nomina dell’arbitro unico da parte del presidente del tribunale dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata alle parti che si riservano la facoltà di richiedere la ricusazione nei confronti del medesimo nel caso in cui sussistano delle interessenze con una delle parti del Giudizio. L’arbitro deciderà la controversia secondo la legge italiana e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. La sede dell’arbitrato sarà <…..>.

 

Oppure

 

Tutte le controversie nascenti dall’interpretazione esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 c.p.c. ed 832 e ss. c.p.c. italiano. Ciascuna delle parti potrà nominare il proprio arbitro ed il terzo arbitro sarà nominato dagli arbitri individuati dalle parti. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale che potrà procedere anche alla nomina dell’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro il termine indicato. Gli arbitri decideranno la controversia secondo la legge italiana e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. La sede dell’arbitrato sarà <…..>.

 

Art. 16 – Oneri per stipula e registrazione

Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione, copia, bolli), saranno a totale carico dell’agenzia senza diritto di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini della registrazione si dichiara che tutti i corrispettivi ivi previsti sono soggetti ad IVA.

 

Art. 17 – Disposizioni generali

I termini e le condizioni di cui al presente contratto, unitamente ai dettagli delle varie campagne promozionali conferite, costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le parti con riferimento ai servizi oggetto del presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle parti.

Eventuali tolleranze di una delle parti a infrazioni, anche reiterate, dell’altra Parte alle obbligazioni derivatile dal contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la validità delle clausole violate e delle altre clausole del contratto.

Nessuna interpretazione, risoluzione, modifica o rinuncia di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto sarà vincolante per le parti, a meno che risulti da atto scritto, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dalle parti.

L’invalidità di una qualsiasi delle clausole di cui al presente contratto non invaliderà il contratto che, pertanto, resterà valido e produttivo di effetti giuridici.

Le clausole attributive di diritti in favore di terzi debbono essere intese precisamente come clausole attributive di diritti soggettivi in favore di terzi ai sensi dell’art. 1411 c.c.

Le rubriche degli articoli del presente contratto non hanno carattere ermeneutico vincolante, ma la mera funzione di agevolare la comprensione del presente contratto al pari delle rubriche delle norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

 

Si allegano:

A)  Modalità di svolgimento dell’evento;

B)  Modalità di presentazione del marchio dello sponsor sul sito dell’Evento

 

<…..>, lì <…..>

 

Sponsor                                                                                                                                    Sponsee

<…..>                              <…..>

 

Signor                              Signor

<…..>                              <…..>

 

(timbro e firma)  (timbro e firma)

 

Le parti approvano in via specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole:

art. 3     patto di esclusiva e di non concorrenza,

art. 8            corrispettivo fisso ed invariabile;

art. 9     diritti di proprietà intellettuale;

art. 10            responsabilità e manleva nonché clausola attributiva di diritti in favore di terzi ex art. 1411;

art. 13   divieto di cessione;

art. 14            risoluzione espressa;

art. 15   foro competente e clausola arbitrale;

art. 17            tolleranze degli inadempimenti, clausola attributiva di diritti in favore di terzi.

 

<…..>, lì <…..>

 

Sponsor                                                                                                                                    Sponsee

<…..>                              <…..>

 

Signor                              Signor

<…..>                              <…..>

 

(timbro e firma)  (timbro e firma)

 

 

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