Contratto di produzione discografica

 

 

Scrittura privata

 

Tra

–   Alfa, con sede in <…..>, alla via <…..>, n. <…..>, P.IVA e C.F. <…..>, in persona del legale rappresentante <…..>, di seguito denominata la Produttrice

–   sig. <…..>, residente in <…..>, alla via <…..>,C.F. <…..>,di seguito denominato l’Artista

i quali convengono e stipulano quanto segue.

 

premesso che

 

–   la Produttrice e l’Artista hanno convenuto di regolare come segue i loro rapporti aventi ad oggetto l’incisione, la registrazione, la riproduzione e duplicazione fonografica e l’utilizzazione economica delle interpretazioni e/o esecuzioni musicali e/o canore effettuate dall’Artista;

–   per “registrazioni” debbono intendersi le registrazioni fonografiche e/o fonomeccaniche, nuove ed originali, portate e/o incise su e/o da portatori di suoni e/o di voci di interpretazioni/esecuzioni di opere musicali con o senza parole, inedite nuove ed originali, che dovranno essere realizzate dall’Artista in esecuzione della presente scrittura privata;

–   per “frammenti di registrazioni” debbono intendersi parti delle registrazioni la cui durata potrà essere liberamente decisa dalla Produttrice;

–   per “altre registrazioni” debbono intendersi le registrazioni fonografiche non realizzate in esecuzione del presente contratto e contenenti opere musicali interpretate da altri artisti;

–   per “fonogrammi” si intendono i dischi fonografici di qualunque formato e velocità, i nastri magnetici di qualunque tipo, nonché ogni altro congegno e/o apparecchio tecnico riproduttore di suoni e/o di voci attualmente conosciuto o sconosciuto, presente o futuro, sui quali sono e verranno riversate le registrazioni;

–   i termini qui di seguito elencati assumono, ai fini contrattuali, i significati qui sotto specificati:

a) per “fonogrammi refrain” si intendono i fonogrammi con­tenenti soltanto frammenti di una o di più registrazioni, anche accoppiati con frammenti di altre registrazioni, distribuiti gratuitamente nell’ambito di particolari iniziative aventi scopo promozionale delle registrazioni e/o delle opere registrate;

b)  per “fonogrammi promozionali” si intendono i fonogrammi, contenenti una o più registrazioni, utilizzati con finalità promozionali e che, indipendentemente da una eventuale loro particolare veste grafica, siano caratterizzati sulla confezione da diciture quali “campione gratuito”, “prodotto fuori commercio”, “vietata la vendita”, “solo per scopi promozionali” e siano distribuiti gratuitamente;

–   le parti applicano i termini “disco fonografico” e “nastro magnetico” agli oggetti identificabili con tali termini oggi, nonché a qualsiasi altro prodotto, meccanismo, ritrovato, mezzo, strumento e/o congegno conosciuto e/o sconosciuto, presente o futuro, contenente una registrazione fonomeccanica e più precisamente:

c)  con il termine “NP” deve intendersi il disco fonografico in vinile a quarantacinque giri di sette pollici o diciassette centimetri di diametro, contenente, su ognuna delle due facciate, una registrazione di un’opera musicale della durata di circa tre minuti primi;

d)  con il termine “LP” si intende il disco fonografico in vinile a trentatré giri di trenta centimetri di diametro, contenente, su ognuna delle due facciate, registrazioni di almeno cinque opere musicali, della durata minima complessiva di circa venti minuti primi per ciascuna facciata;

e)  con i termini “Disco Mix” e “Maxi Single” si intendono i dischi fonografici in vinile di dodici pollici o trenta centimetri di diametro, a trentatré o quarantacinque giri, contenenti, su ognuna delle due facciate, la registrazione di almeno un’opera musicale della durata minima di circa cinque minuti primi;

f)   con i termini “Musicassetta” ed “MC7” si intendono i nastri preregistrati da un ottavo di pollice, con velocità di scorrimento di lettura di quattro virgola settantacinque centimetri al minuto secondo contenenti, su ognuna delle due bande stereofoniche, registrazioni di almeno cinque opere musicali, dalla durataminima complessiva di circa venti minuti primi per ciascuna banda;

g) con i termini “CD” e “Compact Disc” si intendono i dischi fonografici del diametro di dodici centimetri, a velocità periferica costante, con incise, sulla superficie, registrazioni di almeno dieci opere musicali, della durata complessiva di circa quaranta minuti primi, tradotte in informazioni digitali da leggersi o trasmettersi mediante raggio laser, ed il cui programma musicale sia di durata corrispondente, nel minimo, a quello di un LP;

h)  con il termine “CD Singolo” si intende un disco fonografico, del diametro di dodici centimetri, a velocità periferica costante, della durata complessiva di circa dieci minuti, con incise, sulla sua superficie, registrazioni di almeno due opere musicali, tradotte in informazioni digitali da leggersi o trasmettersi mediante raggio laser;

i)   con i termini “DAT” e “DCC” si intendono i nastri preregistrati, di durata minima complessiva pari a quella di una MC7, con riproduzione sonora di almeno dieci opere musicali, i cui segnali possono essere letti e/o trasmessi attraverso lettori digitali e non, e ritenuti commercialmente idonei alla pubblicazione dalla Produttrice;

j)   con i termini “CD ROM”, “CDI”, “CD Enhanced”, si intendono i supporti audiovisivi in formato CD, caratterizzati dall’incisione e/o fissazione sulla loro superficie di registrazioni e/o di frammenti di esse, accompagnate, fra l’altro, da immagini fisse e/o in movimento con modalità tali da consentire la lettura, l’ascolto, la visione e comunque la percezione delle precitate registrazioni ed immagini anche in sequenze audiovisive liberamente decise e/o realizzate, quanto meno in parte, dall’utente finale dei predetti supporti, senza peraltro possibilità di modificazioni, aumento e/o diminuzione da parte dello stesso utente finale, del contenuto complessivo dei predetti supporti audiovisivi;

k)  con i termini o le espressioni “network elettronici” e “reti elettroniche” si intendono tutte le fonti, attuali e future, di trasmissione a distanza e via cavo (di qualunque genere: telefonico ottico, eccetera) con o senza immagini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reti radiofoniche digitali/multifrequenza, “Music Choice Europe”, “DMX”, “Electronic Data Bases”, video a richiesta, “Internet”, “Compu Service”, “Minitel”;

l)   con il termine “compilation” si intendono i fonogrammi, in uno dei formati qui descritti, contenenti una o più registrazioni accoppiate ad altre registrazioni anche di proprietà di terzi produttori fonografici;

–   per “videogrammi” debbono intendersi i videodischi, le videocassette o qualsiasi altro analogo mezzo tecnico che sincronizzi o unisca la riproduzione dei suono con la proiezione di immagini ad esclusione di quelli descritti in precedenza;

–   per “prezzo netto di vendita al rivenditore” dei fonogrammi deve intendersi il prezzo di vendita al rivenditore dei fonogrammi, al netto delle voci fiscali, fissato dalla Produttrice e/o suoi aventi causa con il loro listino ufficiale di volta in volta aggiornato nel tempo;

–   per “prezzo effettivo di vendita” dei fonogrammi si intende il prezzo netto di vendita al rivenditore dei fonogrammi con deduzione dei costi sostenuti e della percentuale relativa al “costo confezioni” di cui si dirà infra;

–   per “prezzo netto fatturato all’importatore straniero” deve intendersi il prezzo di fattura dei fonogrammi, escluse le voci fiscali ed al netto delle commissioni bancarie e delle spese di trasferimento della valuta;

–   per “fonogrammi venduti ad alto prezzo” debbono intendersi i fonogrammi il cui prezzo al rivenditore è quello massimo fissato, nel listino ufficiale di vendita della Produttrice o dei suoi aventi causa, per i fonogrammi della identica velocità di rotazione, dell’identico tipo e dell’identica serie (musica leggera o musica classica);

–   per “fonogrammi venduti a basso o a medio prezzo” debbono intendersi i fonogrammi venduti a tale prezzo dalla Produttrice e/o dai suoi aventi causa, ma, in ogni caso, i fonogrammi il cui prezzo di vendita praticato al rivenditore, fissato nel listino ufficiale di vendita della Produttrice o dei suoi aventi causa, sia inferiore di almeno il <…..> a quello massimo fissato, nel medesimo listino, per i fonogrammi dello stesso tipo e della stessa serie (musica leggera o musica classica);

–   per “fonogrammi premio” debbono intendersi i fonogrammi appositamente fabbricati e venduti su commesse di imprese in genere, con espressa esclusione dei rivenditori di fonogrammi e destinati ad essere offerti in omaggio a clienti delle imprese committenti e/o ad acquirenti dei prodotti fabbricati e/o venduti da dette imprese;

–   per “sconti in natura” debbono intendersi gli sconti attuati dalla Produttrice attraverso la cessione a titolo gratuito di fonogrammi;

–   per “sconti a valore” debbono intendersi gli sconti concessi dalla Produttrice sul prezzo netto di vendita dei fonogrammi agli acquirenti dei fonogrammi medesimi nei limiti degli usi contrattuali;

–   per “anno contrattuale” deve intendersi ogni singolo anno di durata del presente contratto;

–   per “fonogrammi effettivamente venduti” debbono intendersi i fonogrammi venduti in ciascun periodo di conto con deduzione di quelli che, seppur precedentemente distribuiti, non siano poi stati venduti e siano restituiti dagli acquirenti in conformità agli usi praticati sul mercato, nonché con deduzione di quelli ceduti gratuitamente per sconti in natura concessi alla clientela e con deduzione delle quantità di fonogrammi corrispondenti, per valore, all’importo degli sconti a valore concessi alla clientela coerentemente a quanto praticato dalla Produttrice per i prodotti del proprio repertorio;

–   per “giorni lavorativi” debbono intendersi quelli feriali, con esclusione quindi dei sabati, delle domeniche e delle festività riconosciute;

–   ferme le superiori definizioni di cui ai punti precedenti, in particolare quelli in tema di registrazioni ed altre registrazioni:

m) per “sample” devono intendersi dei frammenti di altre registrazioni di opere musicali (ovvero di una parte musicale o cantata delle medesime) e/o letterarie che sono utilizzati in una qualsiasi delle registrazioni al fine di costituire una parte dell’opera musicale e/o della registrazione medesima;

n)  per “remix” si intende la nuova registrazione fonografica di una delle registrazioni derivata ed elaborata dalla predetta registrazione originale (cioè dal cosiddetto “master recording definitivo” della medesima sia pubblicato su fonogrammi nonché tutte le attività di elaborazione della registrazione stessa attraverso il suo missaggio e/o l’aggiunta di misure originali parlate e/o di frammenti di altre registrazioni fonografiche e/o interpretazioni artistiche;

o)  per “cover” si intende una registrazione effettuata da parte dell’Artista di un’opera musicale già interpretata in precedenza, anche se non oggetto di specifica registrazione fonografica, da un soggetto diverso dall’Artista medesimo.

Tutto ciò premesso,

 

le parti convengono e stipulano quanto segue

 

Art. 1 – Efficacia delle premesse 

Tutte le premesse sono da considerarsi parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata.

Art. 2 – Obbligazioni a carico dell’Artista

L’Artista si obbliga ad eseguire, in qualità di cantante/artista/interprete/esecutore, per tutta la durata del presente contratto, la propria attività artistica in via esclusiva a favore della Produttrice, e ciò per quanto concerne la incisione, la registrazione e la riproduzione delle proprie esecuzioni e della propria voce (canto e registrazione di canto) su qualsiasi mezzo fonomeccanico e con l’impiego di qualsiasi tecnica e/o supporto per l’incisione e la registrazione fonografica.

L’Artista si impegna a rendere, nell’ambito del presente contratto, le proprie prestazioni artistiche sufficienti per realizzare registrazioni che consentano la produzione di almeno n. <…..> ovvero di altri dischi fonografici di diverso tipo e/o velocità o di nastri magnetici per corrispondenti durate (d’ora innanzi anche semplicemente “Album”).

Ciascun Album e Ulteriore Album (per la cui definizione si dirà infra) dovrà contenere un minimo n. <…..> registrazioni di durata media pari a <…..>.

Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che eventuali registrazioni di una stessa opera interpretata dall’Artista in lingue diverse dall’italiano, le versioni “remix” di una stessa opera musicale o le registrazioni dal vivo (cosiddetti “live”) non potranno essere conteggiate ai fini del raggiungimento del numero minimo di registrazioni pattuite.

 

Art. 3 – Ulteriori obbligazioni a carico dell’Artista: impegno a stipulare un contratto di edizione per le opere musicali di cui l’Artista sia autore

L’Artista si obbliga a non eseguire prestazioni artistiche, per il periodo di <…..> anni dalla scadenza del presente contratto, in qualsiasi delle qualità indicate al precedente art. n. 2, per la realizzazione di registrazioni, di fonogrammi e/o di colonne musicali di videogrammi delle stesse opere registrate in esecuzione del presente contratto, sia per proprio conto sia a favore di qualsiasi soggetto terzo, in Italia e/o in tutti i paesi del mondo, qualunque sia il mezzo ed il fine delle dette registrazioni o riproduzioni.

Con riferimento alle opere musicali originali, realizzate o da realizzare ma comunque inedite, che saranno registrate dall’Artista in conseguenza del presente contratto, e di cui l’Artista è ovvero sarà autore o coautore, l’Artista si impegna sin d’ora a stipulare un contratto cd. di “edizione musicale” per la cessione di tutti i diritti relativi all’utilizzazione delle predette opere musicali ad una casa editrice musicale che sarà indicata dalla Produttrice.

 

Art. 4 – Cessione dei diritti e autorizzazioni particolari

L’Artista cede e trasferisce alla Produttrice, in via esclusiva, assoluta, definitiva e trasferibile, ognuno dei diritti di cantante/artista/interprete/esecutore ad esso spettanti sulle registrazioni comunque effettuate, incise, registrate e/o riprodotte in conseguenza del presente contratto, per l’Italia e per tutti i Paesi del Mondo, quali sono stabiliti dalle leggi, regolamenti e convenzioni nazionali o internazionali, presenti o future.

In relazione a quanto precede, quindi, la Produttrice avrà il diritto esclusivo e trasferibile di:

a)  diffondere e/o trasmettere le registrazioni, i fonogrammi e/o i videogrammi per la radiodiffusione, telediffusione, telefonia, televisione;

b)  registrare, incidere e/o commercializzare le esecuzioni e/o interpretazioni dell’Artista nelle sue qualità indicate al art. n. 2;

c)  riversare e/o far riversare da terzi le registrazioni o frammenti di esse su fonogrammi di qualsiasi tipo e/o su videogrammi;

d)  duplicare e/o far duplicare da terzi le registrazioni o frammenti di esse, porre e/o far porre in commercio da terzi i fonogrammi e/o i videogrammi;

e)  utilizzare e/o far utilizzare da terzi le registrazioni, frammenti di esse e/o i fonogrammi e/o i videogrammi per mezzo della cinematografia, della radiodiffusione, della televisione, della telefonia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi;

f)   utilizzare e/o far utilizzare le registrazioni, frammenti delle stesse e/o i fonogrammi in colonne musicali di spot pubblicitari, diffusi con qualsiasi mezzo ora noto o di futura invenzione, di prodotti e/o imprese commerciali, di film, nonché di qualsiasi spettacolo, anche se pubblicitario, teatrale, radiofonico, televisivo, nonché in colonne sonore di film anche televisivi e/o di documentari anche se pubblicitari;

g)  noleggiare e/o concedere in prestito le registrazioni e/o i fonogrammi;

h)  utilizzare e/o far utilizzare le registrazioni e/o frammenti delle stesse in fonogrammi refrain;

i)   utilizzare e/o far utilizzare le registrazioni e/o frammenti di esse attraverso network elettronici e/o reti elettroniche;

j)   mettere e/o far mettere in commercio le registrazioni su fonogrammi e/o videogrammi e/o su e/o tramite qualsiasi altro apparecchio o mezzo idoneo alla utilizzazione delle registrazioni stesse.

L’Artista cede e trasferisce parimenti alla Produttrice il diritto di continuare a produrre, riprodurre e mettere in commercio, in ogni modo e/o forma, i fonogrammi ed i videogrammi sotto qualsiasi etichetta o marchio ed in ogni parte del mondo, anche dopo la cessazione del presente contratto.

L’Artista cede altresì alla Produttrice, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto ad ulteriore compenso ovvero indennizzo, il diritto di utilizzare e pubblicare liberamente il proprio nome di famiglia, il proprio nome d’arte e/o pseudonimo, la fotografia od altra immagine (grafica, cinematografica, filmica, televisiva ed audiovisiva in genere, sia di “posa” (sessioni fotografiche, videoclip, eccetera), sia in occasione di esibizioni dal vivo e/o in playback, sia in situazioni di tipo “documentaristico” dell’Artista su qualsiasi materiale promozionale e/o pubblicitario, comunque facente riferimento alle registrazioni.

L’Artista autorizza la Produttrice ad eseguire le riprese fotografiche e cinematografiche, televisive e videografiche dell’Artista stesso e ad usare le relative fotografie ed i relativi film e filmati audiovisivi in genere, purché siano salvaguardati i diritti della personalità.

 

Art. 5 – Partecipazione a manifestazioni aventi carattere pubblicitario

Qualsiasi determinazione circa l’entità, l’epoca, il luogo, i mezzi ed ogni altra modalità della promozione o propaganda per l’Artista stesso nonché per i fonogrammi da esso realizzati, sarà presa di comune accordo fra la Produttrice l’Artista.

L’Artista dichiara e garantisce che egli, con il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, parteciperà a tutte le manifestazioni, concorsi, trasmissioni radiofoniche e/o televisive ritenute opportune per la effettiva promozione.

L’Artista, anche nell’ottica della collaborazione artistica per scopi di propaganda, pubblicità e promozione, si impegna, con preavviso di <…..> giorni rispetto a ciascuna sessione di ripresa, a prestare la propria opera per la realizzazione di eventuali filmati quale attore principale, nonché interprete musicale dello stesso.

 

Art. 6 – Scelta delle opere

Le opere musicali che dovranno essere interpretate e/o eseguite dall’Artista in adempimento del presente contratto, saranno scelte d’accordo tra la Produttrice e l’Artista stesso.

In caso di disaccordo, prevarrà la scelta della Produttrice.

 

Art. 7 – Ulteriori pattuizioni

Le registrazioni oggetto del Contratto saranno realizzate dall’Artista in tempi, luoghi e studi di registrazione stabiliti dalla Produttrice, tenuto conto degli eventuali ulteriori impegni professionali dell’Artista, delle esigenze imprenditoriali e commerciali della Produttrice e del “recording budget” (della cui definizione si dirà infra).

Resta riservato alla Produttrice il diritto di organizzare e dirigere la realizzazione delle registrazioni, ivi compresa la realizzazione delle basi musicali delle stesse, che saranno approntate con prestazioni di musicisti il cui numero e qualità saranno determinati dalla Produttrice medesima e che saranno scelti da quest’ultima.

Compete alla Produttrice l’approvazione tecnica delle registrazioni, anche in relazione alle esigenze commerciali.

 

Art. 8 – Proprietà delle registrazioni e dei materiali relativi

Tutte le registrazioni (ivi inclusi provini e demo delle medesime, intendendosi ai fini tutti del presente contratto per provini e/o demo le registrazioni complete di opere musicali effettuate con tecnologia per lo meno “a quattro piste” in stereo) effettuate dall’Artista in esecuzione del Contratto, nonché tutto il materiale di registrazione e/o di riproduzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fili, nastri magnetici analogici e digitali, matrici, acetati, fonogrammi, videogrammi, CDR, mini disc, floppy disc e simili) sono e resteranno di libera, assoluta, esclusiva proprietà della Produttrice.

 

Art. 9 – Accoppiamento, messa in commercio, ritiro dei fonogrammi e liquidazione degli stock

È riservato in via esclusiva alla Produttrice il diritto di:

a)  provvedere all’accoppiamento dei fonogrammi, stabilendone e/o variandone anche le categorie e/o le etichette;

b)  stabilire e/o variare le sequenze e/o gli accoppiamenti su fonogrammi delle registrazioni realizzate dall’Artista anche con “altre registrazioni”;

c)  organizzare e dirigere la produzione industriale e lo sfruttamento commerciale dei fonogrammi o comunque dei prodotti sui quali saranno riversate le registrazioni;

d)  stabilire le modalità per l’utilizzazione dei fonogrammi e/o delle registrazioni, nonché il tempo, il luogo ed i mezzi di tali utilizzazioni;

e)  decidere la categoria ed il prezzo di vendita dei fonogrammi;

f)   stabilire l’epoca ed il luogo della messa in commercio dei fonogrammi e/o il loro relativo ritiro, temporaneo o definitivo, nonché ogni altra modalità inerente alla loro vendita o presentazione, anche dopo la scadenza del presente contratto.

La Produttrice e/o i suoi aventi causa avranno il diritto di vendere sottocosto gli stock dei fonogrammi invenduti e/o resi, nonché la facoltà di riprendere in qualsiasi momento la commercializzazione dei fonogrammi e/o lo sfruttamento di una o di più registrazioni alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Nessun compenso e/o percentuali saranno corrisposti all’Artista per le vendite dei fonogrammi effettuate sottocosto e/o a stock.

 

10 – Obbligazioni a carico della Produttrice

La Produttrice si obbliga specificamente a:

a)  realizzare il numero di registrazioni fissato al precedente art. 2;

b)  sopportare tutte le spese per la realizzazione delle registrazioni e delle relative basi musicali;

c)  remunerare i diversi soggetti che presteranno la loro opera per la realizzazione delle registrazioni;

d)  accollarsi tutti i costi per la realizzazione dei provini, dei premaster, dei master e degli stampi;

e)  sopportare tutte le spese per la fabbricazione e la pubblicazione dei fonogrammi;

f)   sostenere le spese per le confezioni standard dei fonogrammi contenenti le registrazioni con deduzione, a valere per la definizione di “prezzo effettivo di vendita” quale “costo confezioni”, dal prezzo netto di vendita al rivenditore dei fonogrammi delle seguenti percentuali in misura forfetaria:

–   del <…..>% per i CD e per i CD Singoli;

–   del <…..>% per DCC e DAT e per i supporti ad alta tecnologia in genere (CD ROM CDI, DVD etc.) e per gli audiovisivi (home video);

–   del <…..>% per i supporti interattivi e/o multimediali (cosiddette “nuove tecnologie”);

g)  pagare quanto dovuto (con l’applicazione delle tariffe previste dalla SIAE) ai titolari del diritto di sfruttamento fonomeccanico delle opere che saranno registrate in esecuzione del presente contratto;

h)  produrre e porre o a far porre in commercio i fonogrammi <…..> giorni lavorativi dalla realizzazione del master recording originale e definitivo contenente le registrazioni;

i)   cedere a titolo gratuito all’Artista n. <…..> copie di ciascun fonogramma dell’Artista stesso al momento della loro prima pubblicazione;

j)   far apparire, in buona evidenza, il nome e/o lo pseudonimo dell’Artista sulle etichette e sui contenitori dei fonogrammi.

A precisazione da quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d), per la realizzazione delle registrazioni relative all’Album nonché a ciascun Ulteriore Album (come definiti infra), la Produttrice sosterrà i relativi costi (il “recording budget”), che dovrà essere documentato ed approvato in un budget preventivo. Il “recording budget” per ciascun Album come sopra fissato è comprensivo di ogni costo relativo alla realizzazione delle registrazioni, nessuno escluso, nonché dei costi di masterizzazione e dei costi di cosiddetto “clearing” dei “campioni”/ ”sample” di registrazioni fonografiche altrui utilizzate nelle registrazioni.

A titolo esemplificativo sono ricompresi nei costi relativi alla realizzazione delle registrazioni: i corrispettivi e le spese di vitto e alloggio concernenti l’Artista, i produttori esecutivi/artistici, i fonici, gli orchestrali i coristi turnisti etc.; gli studi di registrazione, i materiali di registrazione, i provini, i premaster e la preproduzione in genere etc.; il corrispettivo per eventuali altri artisti ospiti.

Qualora i costi per la realizzazione delle registrazioni dell’Album e/o dell’Ulteriore Album dovessero superare, per fatto imputabile all’Artista, i “recording budget” previsti e/o determinati, la Produttrice si riserva la facoltà di addebitare a carico dell’Artista l’eventuale maggiore importo eccedente l’ammontare del “recording budget” a titolo di penale, trattenendo tale importo dai compensi spettanti.

 

Art. 11 – Corrispettivo

A titolo di corrispettivo totale per l’adempimento delle obbligazioni assunte in conseguenza del presente contratto dall’Artista, la Produttrice:

a)  adempirà alle obbligazioni previste agli artt. 5, 10, 13, 14 e 20 del presente contratto;

b)     corrisponderà all’ARTISTA un anticipo minimo garantito per ogni Album di € <…..> nonché le seguenti percentuali:

–   il  <…..>% del prezzo effettivo di vendita calcolato sul <…..>% dei fonogrammi prodotti e pubblicati nella fascia “alto prezzo” ed effettivamente venduti in Italia direttamente od indirettamente (ovvero anche per il tramite di distributori) da parte della Produttrice, fino a n. <…..> unità nette vendute;

–   il  <…..>% del prezzo effettivo di vendita calcolato sul <…..>% dei fonogrammi prodotti e pubblicati nella fascia “alto prezzo” ed effettivamente venduti in Italia direttamente od indirettamente (ovvero anche per il tramite di distributori) da parte della Produttrice, oltre le n. <…..> unità nette vendute;

–   il <…..>% delle predette royalty per i fonogrammi prodotti ed effettivamente venduti in Italia nelle fasce “medio e basso prezzo”, serie economiche o “budget line”, “operazioni premium”, vendita per corrispondenza, “door to door”, nei canali della grande distribuzione organizzata;

–   il  <…..>% degli importi netti incassati per i fonogrammi prodotti ed effettivamente venduti, in italia o all’estero, anche da terzi su licenza rilasciata dalla Produttrice;

–   il  <…..>% delle predette royalty per i fonogrammi prodotti ed effettivamente venduti in Italia attraverso il commercio elettronico (“e-commerce”) e per via telematica.

Le suddette percentuali sono comprensive anche degli eventuali compensi percentuali aggiuntivi dovuti ai terzi collaboratori dell’Artista.

A titolo di ulteriore corrispettivo per le prestazioni di cantante/interprete/esecutore e per l’attività che l’Artista svolgerà negli appositi studi e/o sale di incisione per la realizzazione di tutte le registrazioni nonché per la sua attività di attore ed interprete musicale per la realizzazione dei filmati promozionali, registrazioni e filmati previsti dal presente contratto anche nel corso della sua durata prorogata, la Produttrice versa all’Artista, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, la somma forfetaria e complessiva di € <…..> a mezzo di <…..>.

La Produttrice incasserà i proventi dovuti all’Artista per l’utilizzazione delle registrazioni e/o dei fonogrammi ai sensi degli articoli 73 e 73 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e per le altre utilizzazioni previste al precedente art. 4.

La Produttrice corrisponderà all’Artista il <…..>% dei proventi netti incassati per le utilizzazioni delle registrazioni, o dei frammenti delle stesse, per la realizzazione di colonne musicali di spot pubblicitari di prodotti e/o imprese commerciali, di film, nonché di qualsiasi spettacolo, anche se pubblicitario, teatrale, radiofonico, televisivo.

Art. 12 – Iniziative promozionali particolari

Per i fonogrammi venduti in Italia o in qualsiasi altro Paese del Mondo attraverso speciali iniziative (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, Record Club, Selezione Reader’s Digest, vendite al pubblico effettuate attraverso edicole o pubblicazioni a stampa) la Produttrice corrisponderà all’Artista il <…..>% delle percentuali convenute nel presente contratto.

Per i fonogrammi venduti in Italia o in qualsiasi altro Paese del Mondo a basso o a medio prezzo, la Produttrice corrisponderà all’Artista il <…..>% delle percentuali stabilite nel presente contratto.

Nessun compenso è dovuto all’Artista per i fonogrammi e/o i videogrammi destinati agli esercenti di juke box e video juke box, nonché per quelli contenenti frammenti di registrazioni e/o fonogrammi refrain utilizzati o distribuiti nell’ambito di iniziative e/o operazioni aventi scopo promozionale o propagandistico.

Qualora i fonogrammi contenenti, interamente e/o parzialmente, interpretazioni e/o esecuzioni dell’Artista fossero commercializzati a fronte di sostegno di pubblicità televisiva e/o radiofonica (siano tali pubblicità diffuse e/o irradiate da reti pubbliche e/o private, italiane e/o straniere, network e/o circuiti e/o canali nazionali, regionali e/o locali), irradiate o effettuate con qualsivoglia tecnologia (ivi incluse tra l’altro trasmissioni via etere, cavo, satellite, linee telefoniche, reti e/o network elettronici, eccetera), competerà all’Artista il <…..>% degli introiti netti percepiti dalla Produttrice in caso di applicazione del “promo-ticket”.

 

Art. 13 – Modalità e termini di corresponsione dei compensi

La Produttrice invierà all’Artista entro <…..> giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare di ogni anno, il rendiconto delle somme dalla medesima dovute all’Artista stesso.

In ogni singolo rendiconto saranno indicate le somme incassate dalla Produttrice e dovute all’Artista, previa deduzione di quanto eventualmente già versato al medesimo a titolo di acconto e/o minimo garantito, a titolo di percentuale in esecuzione delle pattuizioni previste nel presente contratto con riferimento al semestre cui ogni singolo rendiconto si riferisce.

Ricevuto il rendiconto, l’Artista emetterà fattura e la Produttrice pagherà gli importi dovuti con le seguenti modalità: <…..>.

L’Artista ha il diritto di controllare, o far controllare da soggetti terzi presso la sede della Produttrice, nelle normali ore di ufficio e con preavviso scritto di almeno <…..> giorni lavorativi, l’esattezza di ogni singolo rendiconto entro il perentorio termine di <…..> dalla data di ricevimento del medesimo, termine decorso il quale il rendiconto dovrà essere considerato definitivamente approvato, accedendo anche alla documentazione contabile.

Sulle somme dovute all’Artista in esecuzione del presente contratto saranno applicate dalla Produttrice, in ossequio alla legislazione vigente al momento di ogni singolo pagamento, l’IVA e le altre ritenute fiscali di legge.

Nessun rendiconto sarà dovuto all’Artista per i semestri durante i quali non dovessero maturare somme a suo favore.

 

Art. 14 – Durata dei pagamenti e compensazione degli importi maturati

I compensi contrattualmente dovuti all’Artista saranno corrisposti al medesimo anche se maturati dopo la cessazione del presente contratto, fin tanto che avranno luogo le vendite dei fonogrammi.

L’ammontare evidenziato dai rendiconti sarà liquidato all’Artista solamente ove lo stesso supererà l’importo degli eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati dalla Produttrice nei confronti dell’Artista.

 

Art. 15 – Diffida ad adempiere

Qualora la Produttrice si rifiuti di realizzare o di far realizzare le registrazioni previste al precedente art. 10, ovvero ritardi la realizzazione nel termine di cui all’art. 101 Legge 22 aprile 1941 n. 633, l’Artista avrà il diritto di chiederne la realizzazione per iscritto, a mezzo raccomandata a. r.

Ove la Produttrice non vi provveda entro <…..> giorni dalla ricezione di tale richiesta, l’Artista potrà provocare la risoluzione di diritto del presente contratto.

 

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa e penale per l’inadempimento

Ove l’Artista non adempiesse anche a una sola delle obbligazioni previste a suo carico negli artt. 2 e 18 del presente contratto, la Produttrice avrà il diritto di provocare la risoluzione del presente contratto mediante l’invio di relativa lettera raccomandata a.r.

Nell’ ipotesi di risoluzione del presente contratto per una delle predette l’Artista sarà obbligato a pagare alla Produttrice, a titolo di penale, un importo pari ad € <…..>.

 

Art. 17 – Recesso

È facoltà della Produttrice recedere dal presente contratto, senza che possa competere all’Artista alcun diritto ad indennizzo o risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui, per malattia, infortunio od altro durevole impedimento, lo stesso non fosse più in grado di adempiere tutti gli impegni contemplati nel presente contratto nelle migliori condizioni.

In tale ipotesi, la Produttrice potrà manifestare il proprio recesso mediante invio di lettera raccomandata a.r.

Art. 18 – Durata

Il presente contratto avrà durata di anni <…..>.

Poiché l’obbligo dell’Artista di effettuare le registrazioni nel numero e nei tempi indicati nel presente contratto è da considerarsi essenziale, ogni eventuale ritardo potrà determinare, salvo che la Produttrice non intenda provocare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del precedente art. 16, un corrispondente prolungamento della durata contrattuale sino a quando l’Artista non avrà effettuato e fornito tutte le registrazioni previste.

 

Art. 19 – Commercializzazione dei fonogrammi contenenti le registrazioni al di fuori del territorio Italiano

L’Artista riconosce espressamente che la messa in commercio, fuori del territorio Italiano, dei fonogrammi contenenti le registrazioni potrà essere attuata dalla Produttrice sia attraverso l’esportazione dei fonogrammi dalla medesima fabbricati, sia attraverso la concessione, ad imprese fonografiche operanti all’estero, di licenze aventi ad oggetto l’utilizzazione delle registrazioni su fonogrammi da fabbricarsi e da porsi in commercio all’estero.

Art. 20 – Trasferimento dei diritto e cessione del contratto

L’Artista dichiara espressamente di consentire che la Produttrice possa cedere e/o trasferire a terzi, in tutto o in parte, per tutto il Mondo o per taluni Paesi, temporaneamente o definitivamente, tutti o alcuni dei diritti scaturenti dal presente contratto.

 

Art. 21 – Garanzie

L’Artista garantisce alla Produttrice di non essere vincolato ad alcun impegno di registrazione fonografica tale da recare pregiudizio o limitare, anche minimamente, in qualsivoglia modo, gli obblighi assunti in virtù del presente contratto.

 

Art. 22 – Patti aggiunti o contrari

Qualsiasi patto integrativo, modificativo ovvero abrogativo anche di una sola pattuizione del presente contratto dovrà essere necessariamente convenuto per iscritto.

 

Art. 23 – Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia concernente la interpretazione ovvero l’esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di <…..>.

Letto approvato e sottoscritto

<…..>, lì <…..>

Alfa sig. <…..>

 

(da inserire nel caso di contratto predisposto, per una pluralità di contraenti, da una singola parte) A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le Parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole1 contenute nel presente Contratto, con particolare riferimento ai seguenti articoli: <…..>, <…..>.

Alfa sig. <…..>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

1 N.B.: le clausole devono essere necessariamente indicate una per una.

 

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