Contratto di locazione turistica Contratto di locazione turistica

Il/La sig./sig.ra . . . nato/a . . . il a . . . domiciliato/a in . . . via . . ., n. . . . c.f.. . . di seguito denominato/a locatore, 

concede in locazione

al/alla sig./sig.ra . . . nato/a . . . il a . . . domiciliato/a in . . . via . . . n. . . ., c.f. n. . . . di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante carta di identità n. . . . rilasciata dal Comune di . . . in data . . . che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in . . . alla via . . ., n. . . . piano . . ., scala . . ., int. . . ., composta da n. . . . vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina, in comune o meno ecc.), . . . non ammobiliata (oppure) ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti.

a) Tabelle millesimali: proprietà: . . . riscaldamento: . . . acqua: . . . ascensore:

. . .;

b) documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti . . .;

c) certificato di collaudo e certificazione energetica: …; Pattuizioni:

la locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) il contratto è stipulato per il periodo dal . . . al . . ., allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna che si intende sin d’ora data per allora;

2) l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione ed essere utilizzato solamente per finalità turistiche come infra precisato;

3) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’u- nità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;

4) il canone mensile di locazione avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile anche sopra descritte e ben note e la sua ubicazione è convenuto in euro . . ., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore (oppure) a mezzo bonifico bancario . . . (oppure) in n. . . . rate di pari importo anticipate di euro . . . pari ad euro . . . ciascuna, scadenti il . . ., il . . ., il . . . e il . . .

Il canone sarà/non sarà maggiorato ogni anno (oppure) del 100% della variazione assoluta dell’indice armonizzato Europeo ISTAT  verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto e ciò automaticamente e quindi senza bisogno di richiesta alcuna da parte del locatore che si intende fin d’ora per allora formulata.

5) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto ove d’importo pari a una mensilità del canone, costituisce immediatamente in mora il conduttore.

6) Il conduttore dovrà consentire di accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.

7) Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore s’impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.

8) Il conduttore s’impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esiste, di cui dichiara di aver preso conoscenza, così come s’impegna a osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

9) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di tenerle senza l’obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo – a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione – della rimessione in pristino, a proprie spese.

10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore la somma di euro . . . pari a euro . . . corrispondente a n. . . . mensilità del canone, non imputabile in conto più giorni ed infruttifera. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

e) Altre forme di garanzia: . . .

12) Sono interamente a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative al servizio di pulizia e a ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, ecc.).

13) Per le spese inerenti l’unità immobiliare locata, le parti contraenti fanno riferimento ed espresso rinvio a quanto previsto nella tabella oneri accessori Confedilizia/Sunia,  registrato  all’Ufficio  del  Registro  atti  privati  di  Roma, C/07288, 26 febbraio 1999, che dichiarano di ben conoscere.

f) Altri eventuali accordi: . . .

14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentirne la visita con le seguenti modalità: . . .

15) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

16) Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, ove dovuta, richiedendo al conduttore la quota di sua spettanza, che viene convenuta in ragione del . . .

17) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

18) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

19) Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196).

20) La conclusione del presente contratto non comporta di per sé il trasferimento al conduttore, con o senza corrispettivo, di quanto locato.

21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del codice civile e agli usi locali.

g) Altre pattuizioni: . . .

22) Le parti espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto:

che l’unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, e più precisamente al solo scopo di . . . esclusa ogni altra finalità;

che l’unità immobiliare verrà utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria, dichiarando il medesimo di aver la sua abitazione principale nel Comune di . . . in via . . . n. . . . come da certificato di residenza allegato (oppure) autocertificazione allegata;

che il locatore si è determinato alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto dal conduttore sopra dichiarato.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il locatore . . .                                                  Il conduttore . . .

 

A norma dell’art. 1342, comma 2, c.c., le parti specificamente approvano i patti

di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),

17), 18), 19), 20), 21) e 22). Il locatore . . .

Il conduttore . . .

 

 

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