Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale

tra

L’associazione “_____________ associazione sportiva dilettantistica” ” con sede in _____________, Via _____________, n. _______ nella persona del suo legale rappresentante che agisce nel presente accordo in virtù di mandato ricevuto dal consiglio direttivo con propria delibera n° ___________ del __________, in seguito per brevità definita associazione

e

 

La signora __________, nata a _______ il _______, residente a _______, via _________ n.__ , codice fiscale __________, in seguito per brevità “collaboratore”.

 

Premesso

 

  • che la associazione con delibera del consiglio direttivo n. ___ ha constatato la necessità di assicurarsi un’assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67 comma 1 lettera m) del decreto del presidente della repubblica 917/1986 al fine di ottimizzare i risultati della gestione e dell’organizzazione amministrativa e sportiva dell’associazione;

 

  • che il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di dipendenza, nel ramo di attività sopra indicato, con la associazione, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;
  • che il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, non rientra nei compiti istituzionali della associazione, ma si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all’attività istituzionale della associazione
  • che il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno più avanti delineate, l’impiego di mezzi organizzati;
  • che la associazione verificata l’effettiva competenza della collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell’opera della medesima per le finalità indicate;
  • che il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall’articolo 61, comma 3, del decreto numero 276/2003, non rientra nel campo di applicazione delle nuove norme sul “lavoro a progetto” stabilite dal decreto stesso;
  • il collaboratore dichiara di non svolgere attività oggetto del presente incarico in via principale, ancorché non esclusiva.

 

Ciò premesso le parti concordano quanto segue:

 

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2) Oggetto dell’incarico

La associazione conferisce al collaboratore, che s’impegna a svolgerlo, ai sensi dell’articolo 2230 codice civile l’incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva attraverso la gestione della segreteria del settore _______, predisponendo la raccolta integrale delle iscrizioni.

 

Articolo 3) Limiti dell’impegno

Il collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico professionale ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della associazione, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza o la persona da questa delegata. Disporrà di orari personalizzati dalla

Articolo 4) Modalità di espletamento dell’incarico

Il collaboratore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d’intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Avrà il solo obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta dei competenti organi associativi, circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

Articolo 5) Utilizzo delle attrezzature associative

Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che:

  • il collaboratore non avrà obblighi di  presenza né di orario presso la sede o gli uffici anche periferici della associazione;
  • all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;
  • potrà utilizzare, se ed in quanto le necessitassero, le strutture e le attrezzature della associazione purchè questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;
  • il collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della associazione, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

Articolo 6) Impegni del collaboratore

Il collaboratore  si impegna:

a)     a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, ect.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli:

b)    a svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.

c)     durante il rapporto e dopo le cessazioni dello stesso il collaboratore, è obbligato a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

 

Articolo 7) Incompatibilità

Il collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti

Articolo 8) Durata dell’incarico e facoltà di recesso

Il presente incarico decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. La collaboratore dichiara che il presumibile periodo necessario all’espletamento dell’incarico ricevuto sarà di mesi ____ e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del ____________ ; data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Le parti convengono che l’apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell’articolo 2237 codice civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni.

Ove la associazione, ai sensi dell’articolo 2237 codice civile intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il collaboratore avrà diritto al solo compenso nella proporzione che gli spetta per l’attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento. Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico

Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

Articolo 9) Compenso

In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in euro _____________, al lordo di ritenute fiscali da applicarsi per la parte eccedente i 7.500,00 euro, il compenso dovuto dalla associazione al collaboratore e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nei regolamenti dell’associazione, che il collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. Stante la specifica caratteristica del presente rapporto, la associazione non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né di stipula di polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Pertanto faranno capo a quest’ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

 

Articolo 10) Clausola risolutiva espressa

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto, fermi i diritti di cui al seconda comma dell’articolo 8 del presente contratto e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla associazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste:

a) la mancata prestazione dell’attività richiesta dalla associazione al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la associazione;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza;

c) l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività della associazione.

Articolo 11) Modalità d’erogazione del compenso

A richiesta della collaboratore il compenso di cui al precedente punto 9) potrà essere corrisposto in rate mensili, posticipate, di pari importo previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. La associazione provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 12) Foro competente

Per ogni controversia relativa all’applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di _____.

Articolo 13) Autonomia del rapporto

Il collaboratore, data la natura autonoma del rapporto, è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Ove impossibilitata a rendere la prestazione richiesta, potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia il cui costo sosterrà per intero fino al limite del compenso percepito. Resta inteso che le eventuali assenze dovranno essere comunque anticipatamente comunicate alla associazione.

Articolo 14) Elezione di domicilio 

Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all’indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 15) Modifiche al presente accordo

Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

Articolo 16) Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’associazione, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l’informativa prevista dall’articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall’associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte della collaboratore il valore di attestazione di  consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

Articolo 17) Registrazione del contratto

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

 

Luogo ________, il __________________

La associazione                                                                         Il collaboratore

_________________                                                                 _________________

 

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui: sub 4 (Modalità di espletamento dell’incarico), 5 (Utilizzo delle attrezzature associative), 6 (Impegni del collaboratore), 7 (Incompatibilità), 8 (Durata dell’incarico e facoltà di recesso), 9 (Compenso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Foro competente), 13 (Autonomia del rapporto), 15 (Modifiche al presente accordo), 16 (Consenso al trattamento dei dati personali)

 

Luogo________________, il _____________

 

La associazione                                                                         Il collaboratore

_________________                                                                 _________________

 

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