Consumatori – Viaggi tutto compreso – Mancato godimento delle opportunità di svago e riposo secondo le aspettative indotte dal catalogo – Risarcibilità – Sussistenza – Motivi – Giudice di pace di Milano, Sezione 9 civile, sentenza 18 gennaio 2011, n. 729
Il viaggio tutto compreso è un nuovo tipo di contratto in cui al finalità turistica, o scopo di piacere, non è un motivo irrilevante, ma costituisce la causa del contratto, onde l’inadempimento totale o parziale richiede il riequilibrio della sinallagmaticità del contratto stesso. Il non aver potuto godere pienamente della sperata opportunità di svago e riposo, secondo le aspettative indotte dal catalogo (nella specie in considerazione rappresentate dalla possibilità di mangiare e bere senza alcuna limitazione di quantità), dalle rassicurazioni ricevute in agenzia e nel sito del Tour Operator, costituisce, pertanto, inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in tali contratti e giustifica, quindi, il risarcimento del danno da vacanza rovinata.