Confermata la sanzione disciplinare all’avvocato che ascolta il teste in presenza di terzi per contestare la testimonianza resa successivamente in udienza

Confermata la sanzione disciplinare all’avvocato che ascolta il teste in presenza di terzi per contestare la testimonianza resa successivamente in udienza

toga-avvocato_48235Cass. Civ. S.U. N. 22380 del 27.10.2011

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare comminata a carico dell’avvocato, reo di aver ascoltato in via preliminare il teste in presenza di terzi al fine predisporre testimoni sul colloquio, da utilizzare successivamente, nel caso la testimonianza resa in udienza avesse avuto contenuto divergente. L’avvocato sanzionato, evidentemente poco fiducioso nella buona fede del teste indicato dal cliente, lo aveva convocato per saggiarne l’utilità ai fini della difesa in sede civile. In tale occasione il professionista, si era premurato di far assistere al colloquio un collega di studio e la segretaria al fine di poter contestare le dichiarazioni rese dal teste in giudizio qualora fossero divergenti da quelle emerse nel colloquio stesso.

E così è stato. Tanto più che l'”infedele testimone” è stato querelato per falsa testimonianza. La Corte ha osservato che il Codice Deontologico consente al difensore di intrattenere rapporti con i testimoni al solo fine di saggiare l’opportunità di indicarli quali testi a favore della propria tesi difensiva. Con la citata condotta, invece, il professionista ha inteso conseguire un ulteriore “risultato pratico” inficiando la libertà del testimone di riferire sui fatti oggetto di causa.

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