Comparsa di risposta per assicurazione

Ufficio del Giudice di Pace di_________________ sezione civile________

– G.d.P. dott.____________

Comparsa di costituzione e risposta per Compagnia Assicurativa, in persona del rappresentante legale p.t. ______, con sede sociale in ____________ – P. IVA _____________, elett.te dom.ta in _____________, presso lo studio dell’avv.to ____________, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia dell’atto di citazione
notificata il _______________,
–    convenuta – Nome attore, elett.te domto in _________________, presso lo studio
dell’avv. ____________, che lo rappresenta e difende,
contro
–    attore – Nome del responsabile civile( se si conosce), domiciliato in ___________,
–    altro convenuto –
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Con atto di citazione notificato in data _______, l’attore sig__________ quale proprietario dell’autovettura ____________conveniva innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di __________la Compagnia assicu- rativa____________, nonché il sig. ________________, per sentir condan- nare, previo accertamento della responsabilità di quest’ultimo, i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto autoveicolo a seguito del sinistro verificatosi il __________, in _______________-, con il motociclo e/o veicolo ______________, di proprietà del Sig. _____________, assicu- rato per la responsabilità civile con la società ___________, con vittoria di spese di lite.
Parte attrice assumeva l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura _____________ nella produzione dell’evento dannoso, de- ducendo    che    lo    stesso, _____________________________________________
nonché
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Affermava, infine, che in seguito al sinistro l’autovettura Peugeot ______________ riportava danni alla ____________, quantificati in € _____________ ed assumeva di aver già rivolto richiesta di risarcimento al- la comparente società assicuratrice a mezzo lettera raccomandata A/R senza esito alcuno.
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Si costituisce nel presente giudizio la Società assicurativa, la quale, a mezzo del sottoscritto difensore, impugna integralmente il contenuto del li- bello introduttivo e ne chiede il rigetto in quanto infondato in fatto ed in di- ritto, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile.
A) Improponibilità ex art. 148 D.L.vo 209/2005 In via preliminare , si eccepisce l’improponibilità della domanda per il man- cato rispetto del dettato degli artt. 145 e 148 del richiamato decreto legisla- tivo 209/2005. L’art.145 prevede espressamente, quale condizione per l’esercizio dell’azione, che la richiesta stragiudiziale di indennizzo osservi rigorosa- mente le prescrizioni di cui all’art. 148. Il mancato rispetto di codeste pre- scrizioni comporta necessariamente la declaratoria di improcedibilità dell’azione giudiziaria proposta. L’art. 148 richiamato prevede l’allegazione del modulo di denuncia di cui all’art. 143, che deve essere debitamente compilato. Nei documenti esibiti da controparte tale modulo è incompleto e non debi- tamente completato in tutte le sue parti. Per tali motivi la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile.
B) Nullità dell’atto di citazione. Si eccepisce, sempre in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c., per non aver l’attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
Infondatezza nel merito Ferme ed impregiudicate le precedenti eccezioni in rito, nel merito si conte-
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sta comunque la fondatezza dell’azione proposta , in quanto i fatti esposti in atto di citazione non corrispondono alla realtà. Parte attrice dovrà fornire prova rigorosa delle circostanze di fatto e di dirit- to dedotte nel libello introduttivo, dovrà dimostrare il verificarsi del fatto storico e la dinamica del presunto sinistro nelle modalità dedotte nell’atto di citazione.
Allo stato la domanda è sfornita del necessario supporto probatorio e merita, di conseguenza, l’integrale rigetto. Quantificazione eccessiva Per mero tuziorismo, si contesta altresì la quantificazione dei danni operata da controparte, eccessivamente onerosa e non supportata da idonei strumenti probatori. Si impugna tutta la documentazione prodotta da controparte ed in particolare i preventivi di spesa che non possono certo assurgere al valore di prova.
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Per quanto innanzi esposto, nell’impugnare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto ex adverso, la Società assicuratice
CONCLUDE perché l’adito Giudice di Pace voglia:
a) in via preliminare, dichiarare l’improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. L.vo 209/2005,per i motivi esposto al capi A);
b) ed in via ancor preliminare, dichiarare l’improcedibilità della do- manda di lesioni;
c) dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti al capo C), adottando i provvedimenti opportuni;
d) nel merito, rigettare la domanda proposta dall’ attore sig.___________, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
e)    condannare, in ogni caso, l’attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.
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f)
In via istruttoria: questa difesa si oppone all’ammissione della prova testimoniale così come articolata da parte attrice, perché generica e tendente a far dare ai testi valutazioni non consentite. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitata alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati dall’attore.
g) Data____________Avv________

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