Colpa professionale dell’’avvocato : gli eredi devono risarcire il danno provocato al cliente

Colpa professionale dell’’avvocato : gli eredi devono risarcire il danno provocato al cliente

 

 

avvocatoAzzeccagarbugli

 

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4781

 

Le conseguenze patrimoniali della colposa condotta professionale dell’avvocato deceduto, che abbia determinato un danno al proprio assitito ricadono sugli eredi; così ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 4781/2013, accogliendo uno dei motivi di ricorso avanzati dalla sorella di un uomo, defunto in un sinistro stradale nei confronti degli eredi di un legale, reo della estinzione della controversia relativa al risarcimento del danno per aver notificato solo al responsabile civile, e non anche alla compagnia assicurativa,  l’atto di riassunzione del giudizio.

Per i Giudice di “Piazza Cavour”, quindi  “l’errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la mancata impugnazione della sentenza, ha prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente, e quindi ha posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione della detta tutela, si doveva ritenere totalmente inadempiuta, perché risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi”.

 

Da quanto sopra, deriva, che “la situazione si doveva considerare di inadempimento totale anche per le prestazioni eseguite prima della sentenza di estinzione, perché esse risultavo espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero state espletate e ciò per colpa del de cuius, consistita nella omissione dell’impugnazione in presenza di omessa informazione alla cliente sulla sua possibilità e nella conseguente preclusione della tutela giurisdizionale della situazione del ricorrente, con derivata perdita del diritto”.

Previous Polizze Vite dormienti rimborsi fino al 15 Aprile 2013
Next Parlare male dell'ex coniuge può causare la perdita dell'affidamento

You might also like