Colpa medica…al paziente è sufficiente provare il danno – Corte di Cassazione n. 17143/12

Colpa medica…al paziente è sufficiente provare il danno – Corte di Cassazione n. 17143/12

medico_

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 9 ottobre 2012 n. 17143

La Corte di Cassazione ha stabilito che sul paziente incombe soltanto l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico per giustificarsi dalla presunta colpa dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione.  La Corte di cassazione, con la sentenza 17143/2012, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che aveva perso completamente il visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare, ha stabilito che sul paziente incombe solamente l’onere di dimostrare il mancato raggiugimento del risultato, mentre il medico, per giustificarsi dalla presunta colpa, sarà costretto a provare la corretta esecuzione della prestazione. 

 

Nei primi due gradi di giudizio, però, i genitori avevano incassato due bocciature.Il tribunale di Ariano Irpino e la Corte di Appello di Napoli, infatti, avevano respinto il ricorso perché i genitori non avrebbero dimostrato con certezza assoluta l’esistenza del nesso causale tra l’attività del sanitario e la patologia insorta.

 I Giudici di Piazza Cavoru, non la pensano come i giudici di merito, di fatti per loro  “il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza”. “Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”; il mancato adepimento del medico, tuttavia, “non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale”.

Per quanto concerna, poi, l’ onere della prova gli “Ermellini”, hanno tenuto a precisare che “è da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi ‘facili’ e ‘difficili’, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione”, incombendo, in caso di insuccesso in capo al “…medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione”.

Indi per cui, la difficoltà tecnica sarà tenuta in considerazione “solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario”.

 

In ultimo, riguardo al nesso causale, i giudici ricordano che “in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’”. Dunque anche in questo senso le pretese dei giudici di merito erano errate.

Previous Ecco i nuovi dati statistici sulla mediazione civile trasmessi dal Ministero
Next Liquidazione del sinistro e diritto al compenso per l'attività svolta dall'avvocato nella fase anteriore al giudizio. Tribunale Como 20 settembre 2012.

You might also like