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Circolari Circolare Ministero dell'Interno 02.04.2007

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Circolare Ministero dell'Interno 02.04.2007

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Circolare Ministero dell'Interno del 02.04.2007

Prot. n. M/2413/28 Roma 2 aprile 2007

 

 

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
e - p. e.
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

 

 

 

OGGETTO: Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di Pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del CDS. Chiarimenti alla Circolare 14 febbraio 2007. n. 5

  

Sono stati segnalati, da più parti, dubbi e perplessità in ordine all'orientamento fornito da questa Direzione Centrale., con Circolare n. 5 del 14 febbraio 2007, per quel che concerne i criteri di individuazione dell'Autorità cui proporre ricorso avverso la condotta emissiva di cui all'art. 180, comma 8, CAS., richiamata dall'art. 126 bis, comma 2, dello stesso Codice. Si è osservato, in primo luogo, che, al di là di qualsiasi valutazione giuridica, l'attribuzione di competenza all'autorità amministrativa o giudiziaria del luogo in cui risiede il trasgressore determinerebbe difficoltà di gestione del contenzioso giurisdizionale, dal momento che le Prefetture potrebbero essere chiamate a resistere in giudizio avverso i verbali redatti da Uffici di polizia anche assai lontani. Vengono ipotizzati, inoltre, dei problemi anche per gli operatori che hanno redatto i verbali, in quanto, per effetto delle sopraindicate disposizioni, gli stessi potrebbero anche essere chiamati a testimoniare nei giudizi di opposizione davanti ad uffici giudiziari aventi la propria sede in località molto distanti da quella in cui essi operano abitualmente.

Infine, si manifesta il timore che l'indirizzo operativo fornito dalla Circolare in questione, riverberando i propri effetti su un rilevante numero di verbali già redatti e notificati, divenga fonte di una pericolosa espansione del relativo contenzioso.

Si evidenzia, al riguardo, che, sotto il profilo prettamente giuridico, questo Dipartimento ha fondato il proprio orientamento sulla lettera degli artt. 203 e 204 bis CAS., i quali - come pure ha rilevato, anche di recente, la giurisprudenza (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezione Civile 11, sent. n. 24876 del 23 novembre 2006 e Giudice di Pace di Taranto, sent. 20 maggio 2004) - ravvisano l'organo territorialmente competente a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale nel Prefetto e nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata effettivamente commessa la violazione. 1 Si rammenta che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, CDS., chiunque, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'Autorità di presentarsi, entro il termine stabilito dall'invito medesimo, ad uffici dì Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare.

Secondo quanto disposto dall'art. 126 bis, comma 2, CDS., in caso di mancata identificazione del responsabile di una violazione che comporti la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, l'organo accertatore deve darne notizia al proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione; se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.D.S.

Poiché la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126 bis, comma 2 e dell'art. 180, comma 8, CDS., concretizza una condotta illecita di natura omissiva che può essere realizzata,oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in un luogo diverso dalla prima, si è ritenuto - in assenza di indicazioni univoche da parte del legislatore ed in presenza dì un panorama giurisprudenziale piuttosto variegato - che, al fine di fondare la competenza dell'Autorità cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, debba farsi riferimento al luogo di residenza dell'interessato, e ciò in coerenza con il principio di ordine generale cristallizzato nell'art. 9 c.p.p., secondo cui, qualora la competenza del giudice non possa essere determinata sulla base del luogo in cui l'illecito penale è stato consumato, deve ritenersi competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, e qualora il luogo sopra indicato non sia noto, la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Tanto sopra premesso, le osservazioni formulate appaiono tutt'altro che irrilevanti, ponendo esse l'accento su delicati profili di ordine tecnico-operativo che l'opzione ermeneutica prescelta da questa Direzione Centrale è destinata ad implicare.

Ne deriva - nelle more di un contributo richiesto, sulla specifica problematica, all'Avvocatura Generale dello Stato, volto anche a cogliere l'esatta interpretazione delle locuzioni "luogo della commessa violazione" e "luogo in cui è stata commessa la violazione” contenute, rispettivamente, nell'art. 203 e nell'art. 204 bis C.D.S.- l'opportunità di continuare a seguire il previdente consolidato orientamento (anch'esso, in sostanza, confortato, a livello generale, da alcune pronunce giurisprudenziali) secondo cui il luogo della commissione di un illecito amministrativo coincide con il luogo in cui lo stesso è stato accertato. E' evidente, infatti, che, in termini tecnico-operativi, tale orientamento non può che riflettersi sul criterio di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso o a giudicare della eventuale opposizione avverso i verbali di contestazione della violazione dell'art. 180, comma 8, CDS, autorità che viene così a identificarsi con quella del luogo in cui ha sede l'Ufficio di polizia presso il quale dovevano pervenire le informazioni o i documenti richiesti e che ha provveduto alla redazione del relativo verbale.

Sì pregano, pertanto, le SS.LL. di voler tener conto delle enunciazioni esplicative sopra formulate, con riserva di far conoscere l'avviso che l'Avvocatura Generale dello Stato farà pervenire al riguardo.

IL DIRETTORE CENTRALE

PENTA

 

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