Cara Enel non mi staccherai la “Corrente”…Il Consiglio di Stato conferma la sanzione dell’Antitrust

Cara Enel non mi staccherai la “Corrente”…Il Consiglio di Stato conferma la sanzione dell’Antitrust

 

1432_1_thumbConsiglio di Stato Sentenza n. 720/2011 del 31 Gennaio 2011

Il Consiglio si Stato ha preso una decisione interessante con la Sentenza n° 720/2011 –  che aiuta a definire limiti e presupposti della definizione di pratica commericiale scorretta

La minaccia di distacco della fornitura elettrica, unitamente all’indiscriminato sollecito di pagamento nei confronri del consumatore, sono atteggiamenti che configurano un  ipotesi di soercizione e indebito condizionamento, tali da limitare libertà di scelta del contraente più debole.

La sentenza decide di un ricorso presentato da ENEL Energia spa per la riforma della precedente decisione del TAR lazio il quale (8399/2009) aveva ribadito, in toto, il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza 19232 del 3 dicembre 2008; 

L’Autorità aveva sanzionato il  comportamento scorretto, posto in essere dall’ENEL Energia SPA in quanto, la stessa: “nel non avere eseguito la lettura dei gruppi di misura nonché nell’aver emesso alcune erronee, nonché esorbitanti, fatturazioni presuntive, in ordine ai consumi di gas, stimate in base a criteri non precisati. I consumatori lamentano, altresì, che nonostante abbiano, più volte, sollecitato e reclamato la verifica dei consumi, realmente effettuati, o la verifica dei gruppi di misura, la società in questione non ha provveduto ad effettuarli. Nel caso in cui la società vi abbia provveduto ha spesso dichiarato il loro perfetto funzionamento (gruppi di misura), senza, peraltro, motivare, ai consumatori che ne avevano fatto richiesta, le cause di così notevoli ed improvvisi aumenti dei consumi, anche in relazione ai consumi standard del singolo utente o al periodo atmosferico (estate) in cui si erano verificati.

L’operatore, pertanto, ha preteso il pagamento anticipato di somme per consumi non effettuati, non precisando, in alcun modo, la modalità e i tempi di restituzione di tali cifre, e, peraltro, in alcuni casi, non concedendo ai consumatori la possibilità di una rateizzazione delle cifre richieste.”

Il Garante precisava  come : la scorrettezza della pratica consiste(sse) nel non aver tenuto indenne il consumatore dalle conseguenze negative di tali errori, provvedendo a bloccare in via provvisoria la procedura di  fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami.”

Ed in tal senso il Garante terminava il suo intevento,  pronunciando un diritto di sicuro interesse anche rispetto ad altri contratti di fornitura: “La mancata sospensione dei termini di pagamento genera un indebito condizionamento nei confronti di coloro che legittimamente contestano la fattura.

Il Consiglio di stato, ha messo la parola fine alla vertenza, confermando la decisione del Garante e lo fa con un pronuncia che segna un fodamentale punto a favore dei consumatori/contraenti, esigendo, da parte dei grandio gruppi imprenditoriali il ripsetto di comportamenti non troppo invadenti; di fatti, in un passo della pronuncia, si legge che  “il rispetto delle normativa di settore non valga ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.

Un comportamento commerciale, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore, dovendosi certamente escludere che la delibera AEEG n. 229/01 possa avere l’effetto di esonerare il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede.”

 

Consiglio di Stato Sez. Sesta – Sent. del 31.01.2011, n. 720

Fatto e diritto

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Enel s.p.a. per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, n. 8399/2009.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto dall’Enel avverso il provvedimento n. 19232 del 3 dicembre 2008 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale veniva irrogata una sanzione di 90.000 euro alla società in quanto avrebbe posto in essere alcune condotte aggressive ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 codice del consumo
2. L’appello non merita accoglimento.
3. Dagli atti emerge che l’Enel ha effettivamente posto in essere un comportamento contrario con il principio di buona fede sancito dal codice del consumo.
Come è noto, in materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene definito dall’art. 18, comma 1, lett. h), del codice del consumo, come il “normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti”.
Si tratta di una nozione di “diligenza professionale” che assume rilievo specifico nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette e si differenzia rispetto alla nozione civilistica di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e di colpa nell’ambito dell’illecito aquiliano.
Nel caso di specie, questo standard di diligenza risulta essere stato violato perché l’Enel, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, non ha ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere la procedure esecutive per la riscossione, che espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura.
Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore.
4. Non sussistono neanche profili di disparità di trattamento con altri operatori, perché nel caso dell’Enel, a prescindere dalla parziale sovrapponibilità del sistema adottato con quello di altri operatori, è emerso, in concreto, che in almeno 8 casi, pur in presenza di precisi reclami da parte degli utenti tendenti a contestare l’entità dell’importo fatturato, la società non ha provveduto a bloccare cautelativamente la procedura di riscossione dell’importo, inviando al contrario solleciti di pagamento.
5. Non ha pregio nemmeno il motivo con cui si contesta che la condotta di Enel sarebbe in linea con la regolamentazione di settore quale risultante dalle delibera_aeeg_229_2001. L’AGCM non ha infatti contestato la violazione della regolamentazione di settore (che non prevede alcun obbligo di sospendere la procedura di riscossione in presenza di reclami da parte dei clienti), ma la violazione di un precetto di carattere generale: la diligenza professionale richiesta dal codice del consumo.
Al riguardo, deve ritenersi che il rispetto delle normativa di settore non valga ad esonerare il professionista dal porre in essere quei comportamenti ulteriori che, pur non espressamente previsti, discendono comunque dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.
Un comportamento commerciale, quindi, può essere sanzionato pur in mancanza della violazione di una specifica disposizione volta a regolamentare il settore, dovendosi certamente escludere che la delibera AEEG n. 229/01 possa avere l’effetto di esonerare il professionista dal porre in essere quegli ulteriori accorgimenti che, sebbene non espressamente prescritti, derivano, tuttavia, dal più generale canone di diligenza professionale o di buona fede.
Del resto, come correttamente rilevato dal T.a.r, richiamando sul punto il parere n. 3999/2008 della I Sezione del Consiglio di Stato, il principio di specialità di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206/2005 opera solo laddove esista una compiuta ed organica disciplina della materia, e certamente la disciplina dettata dall’AEEG con la citata delibera del 2001 non possiede tali caratteristiche.
della regolamentazione AEEG, la scorrettezza della pratica commerciale discende dal non aver tenuto indenne il consumatore delle conseguenze negative di errori di misurazione precedentemente commessi dall’Enel, che avrebbe dovuto, anziché sollecitare il pagamento, provvedere a bloccare la procedura di fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami.
6. Non risultano fondate neanche le censure che contestano l’eccessività della sanzione.
La sanzione comminata (90.000 euro), al contrario, ben inferiore rispetto al massimo edittale (500.000 euro) risulta pienamente giustificata in ragione della gravità dei comportamenti contestati, incidenti peraltro sull’erogazione di un servizio essenziale (quale il consumo del gas) e delle dimensioni dell’operatore, che risulta essere una della più importanti imprese del settore.
7. In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. 779/2010), lo respinge.
Condanna l’Enel s.p.a. al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in Cancelleria il 31.01.2011

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