Il mancato godimento delle ferie a causa delle malattia va pagato – TAR di Lecce pronuncia n. 876 del 19 Maggio 2011
TAR di Lecce sentenza n. 876 del 19 Maggio 2011
Il Tar di Lecce, con la pronuncia n. 876 del 19 Maggio 2011, ha stabilito che se il lavoratore è malato e ciò gli non gli consente, indipendentemente dalla sua volontà, di usufruire del periodo di ferie queste gli vanno pagate. I giudici amministrativi ribadiscono che il diritto alle ferie annuali, garantito dall’articolo 36 della Costituzione, si riferisce non solo a una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma al soddisfacimento di esigenze psicologiche basilari del dipendente.
Il soddisfacimento di tale diritto, quindi, non può essere ostacolato dalla sospensione del rapporto lavorativo, causato dallo stato di malattia, con la diretta conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore sia nell’ impossibilità assoluta di beneficiare del periodo di ferie perché malato, l’eventuale mancata monetizzazione del diritto in questione finirebbe per danneggiarlo, evitandolgli anche di ottenere, pur in presenza di una causa a lui non imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute. Tenuto conto che il diritto alle ferie è finalizzato non solo al reintegro delle energie psico-fisiche, ma a consentire lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale,
il collocamento in aspettativa per infermità, oltre a ostacolare il godimento delle ferie già maturate, non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario, il lavoratore, dice il Tar, in queste ipotesi, ha l’obbligo di ottenere il compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non goduto.