L’ Anas è responsabile dei danni cagionati da una frana proveniente da fondo privato – Cassazione Sent. 15720 del 18 Luglio 2011
Corte di cassazione, sentenza n. 15720 del 18 Luglio 2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15720 ha condannato l’Anas a pagare i danni procurati ad un automobilista a seguito di una frana caduta sul tratto stradale di sua proprietà, anche se questa proveniva da un terreno privato, dato che, affermano gli ermellini, non è possibile scaricare su altri l’obbligo di segnalare preventivamente i rischi o porre in sicurezza le zone adiacenti la sede stradale.
Nel caso in oggetto il ricorrente, che nei due precedenti giudizi di merito si era visto respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’Anas per i danni causati alla sua vettura dal cediemtno di un terrapieno posto sulla sommità del tratto stradale che stava percorrendo, si è visto accogliere la richiesta dalla Corte di Cassazione, che nel rinviare la causa alla Corte d’Appello, invitava quest’ultima a tenere nella debita considerazione soprattutto due circostanze che potrebbero provare la prevedibilità dell’evento, giustificando così la responsabiltà dell’enete gestore ex art. 2051 c.c..
Nello specifico, dicono i Giudici di Piazza Cavour, negli anni precedenti quel tratto stradale era già stato oggetto di frane di modesta entità, tali da indurre le Ferrovie dello Stato a porre in sicurezza i binari a ridosso della zona; cedimenti tenuti in considerazione anche dalla stessa Anas che, come risultava da una relazione tecnica, aveva posto in essere opere di consolidamento, per fronteggiare il medesimo problema.