L’ Anas è responsabile dei danni cagionati da una frana proveniente da fondo privato – Cassazione Sent. 15720 del 18 Luglio 2011

Corte di cassazione, sentenza n. 15720 del 18 Luglio 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15720 ha condannato l’Anas a pagare i danni procurati ad un automobilista a seguito di una frana caduta sul tratto stradale di sua proprietà, anche se questa proveniva da un  terreno privato, dato che, affermano  gli ermellini,  non è possibile scaricare su altri l’obbligo di segnalare preventivamente  i rischi o porre in sicurezza le zone adiacenti la sede  stradale.

 Nel caso in oggetto il ricorrente, che nei due precedenti giudizi di merito si era visto respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’Anas per i danni causati alla sua vettura dal cediemtno di un terrapieno posto sulla sommità del tratto stradale che stava percorrendo, si è visto accogliere la richiesta dalla Corte di  Cassazione, che nel rinviare la causa alla Corte d’Appello, invitava quest’ultima  a tenere nella debita considerazione soprattutto due circostanze che potrebbero provare la prevedibilità dell’evento, giustificando così la responsabiltà dell’enete gestore ex art. 2051 c.c..

 

 

Nello specifico, dicono i Giudici di Piazza Cavour, negli  anni precedenti quel tratto stradale era già stato oggetto di frane di modesta  entità, tali da indurre le Ferrovie dello Stato a porre in sicurezza i binari a ridosso della zona; cedimenti  tenuti in considerazione anche dalla stessa Anas che, come risultava da una relazione tecnica, aveva posto in essere opere di consolidamento, per fronteggiare il medesimo  problema.

 

Previous Circolazione stradale, risarcibili i danni futuri Cass. civ. Sez. III, 09/06/2011, n. 12690
Next Deve essere assolto il minore che commette "piccoli reati"...prevale nei suoi confronti l'esigenza educativa - Corte di cassazione penale n. 28150/2011

You might also like