La madre affidataria può ostacolare l’incontro tra la figlia e il padre solo ed esclusivamente per validi, gravi e comprovati motivi – Cassazione Penale sentenza 26810/2011
Corte di Cassazione Penale sentenza n. 26810/2011
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, (n. 26810/2011) ha stabilito che la madre affidataria che non consente al ex coniuge di incontrare la figlia deve avere consistenti e giustificabili ragioni a sostegno di tale comportamento omissivo posto in essere, anche perchè, continua la Corte, solo la prova di aver tutelato l’interesse morale e materiale della minore, può salvare il genitore affidatario, dalla condanna per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Nel caso de quo, il Giudice di Legittimità ha ha ribadito il concetto, ad onor del veor, già espresso in altre occasioni, che l’affidatario è tenuto a un’attiva e obbligatoria collaborazione alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore previsti e disciplinati dalla decisione del giudice civile e che, la collaborazione è essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e incrementare un rapporto affettivo con il proprio figlio.
I Giudici del Palazzaccio, nell’annullare la sentenza di assoluzione in capo alla madre affidataria, hanno specificato che il comportamento, gravemente omissivo della donna, non sarebbe stato utile ad assicurare la serenità degli incontri padre/figlia,