MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – PRIME SENTENZE DI MERITO

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E SEQUESTRO- Tribunale di Brindisi del 9.01.2012

La parte che ha chiesto e ottenuto un “sante causam” per una controversia rientrante in una delle materie rientrante nella mediazione obbligatoria, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall’istaurare il giudizio di merito ex art. 669 – octies c.p.c., prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto il termine della durata della procedura di mediazione può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui al’art. 669-octies c.p.c., comma 1.

Di conseguenza, la parte interessata, se volesse attendere l’esito della mediazione, prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa, già ottenuta, a seguito dell’inefficacia, ex art. 669 novies c.p.c.Paradossalmente le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentirebbero di evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero, comunque, un irragionevole aggravio per il diritto di difesa (sul piano dei costi processuali), poichè: attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito, specie se la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano le spese del giudizio, poi non più necessario; instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a procedere a mediazione ed asopportarne i relativi costi

REVOCATORIA BANCARIA SENZA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia 27.10.11

L’azione revocatoria anche se giustificata da un contratto bancario, non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare dela mediazione

DELEGA DEL GIUDICE OBBLIGATORIA – Tribunale di Prato 17.01.2012

L’imposizione al capo dell’ufficio giudiziario di adottare, nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento delle mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito alla mediazione delegata, ma che tale discrezionalità sia, oramai,circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura dela causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico, sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia.

 

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