Biglietto del treno da rimborsare anche per ritardo da forza maggiore

Biglietto del treno da rimborsare anche per ritardo da forza maggiore

 

 

vacanza det

La conclusione a cui è approdato l’Avvocato Generale della corte UE, la sentenza verrà resa pubblica tra qualche mese, ha previsto il rimborso dei biglietti ferroviari anche quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari prevede, infatti,  che coloro che subiscono un ritardo pari o superiore a un’ora possono chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del biglietto.

Il risarcimento è pari a un minimo del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardi compresi tra un’ora e 119 minuti, e a un minimo del 50% in caso di ritardi pari o superiori a due ore.

Il regolamento, nell’interpretazione data  dall’avvocato generale, non ha previsto eccezioni a tale diritto, al risarcimento nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, ad esempio difficili condizioni atmosferiche, danni all’infrastruttura ferroviaria o azioni sindacali.

Previous Nessun danno in itinere, se il lavoratore decide di andare a lavoro in moto
Next Il numero chiuso non viola il diritto allo studio - Corte europea dei diritti dell'Uomo

You might also like