Avvocato-Norme deontologiche-Doveri di probità,dignità e decoro-Fatti non riguardanti l’attività-Obbligazioni assunte nei confronti di terzi-Mancato adempimento-Illecito deontologico-Sussistenza-Notorietà dei fatti -CNF decsione n. 15 del 25.02.2011

La norma dell’art. 5 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati. Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari)
Per costante giurisprudenza del C.N.F., commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazio decsione n. 15 ni ovvero omettendo di fornirle. – Nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all’immagine dell’intera avvocatura. Qualora, peraltro, nella determinazione della sanzione della cancellazione disciplinare da parte del C.O.A. sia risultata decisiva la circostanza del fatto appropriativo e successivamente ad essa tale appropriazione sia stata smentita dalla sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, la sanzione deve essere rideterminata nella misura meno grave della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007). Consiglio Nazionale Forense decisione del 25-02-2011, n. 15

Consiglio Nazionale Forense decisione del 25-02-2011, n. 15
Previous Avvocato-Norme deontologiche-Doveri di probità, dignità e decoro-Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive-Aggressione fisica nei confronti del collega-Illecito deontologico-Sanzione-Sospensione dall'esercizio - CNF decisione 24 del 16.03.11
Next In materia di "rispetto delle distanze legali"..anche per una semplice tettoia si devono rispettare le prescrizioni ex art. 873 c.c. - Cassazione Civile Sentenza n. 5934 del 14 Marzo 2011

You might also like