Avvocati-Incompatibilità-iscrizione all’albo quale ex magistrato-presidente del consiglio d’amministrazione di un ente pubblico- compatibilità – parere del CNF del 14.01.2011
Avvocati – Incompatibilità – iscrizione all’albo quale ex magistrato – presidente del consiglio d’amministrazione di un ente pubblico, con deleghe a rappresentare l’ente, congiuntamente e disgiuntamente dall’amministratore delegato – sono compatibili con il disposto dell’art. 3 l.p.f. solo quegli incarichi che prevedono la sottrazione dell’avvocato alla gestione operativa, ad esempio in ragione della presenza di un amministratore delegato dotato di adeguati poteri – Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 11
Quesito del COA di Roma, rel. cons. Perfetti. Parere 14 gennaio 2011, n. 11
Il quesito verte sulla possibilità di iscrivere nell’albo un soggetto che, avendo titolo per l’iscrizione all’albo quale ex magistrato, rivesta al momento la qualità di presidente del consiglio d’amministrazione di un ente pubblico, con deleghe a rappresentare l’ente, congiuntamente e disgiuntamente dall’amministratore delegato.
“Deve essere anzitutto ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio Nazionale sul tema in esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori (v., da ultimo, il parere 23 luglio 2009, n. 33 e i precedenti ivi richiamati).
Pur dovendosi giudicare ciascuna fattispecie concreta alla luce delle circostanze del caso (ad es. tramite l’analisi dello statuto sociale), compito spettante in via esclusiva al Consiglio dell’Ordine circondariale, la Commissione sottolinea come siano compatibili con il disposto dell’art. 3 l.p.f. solo quegli incarichi che prevedono la sottrazione dell’avvocato alla gestione operativa, ad esempio in ragione della presenza di un amministratore delegato dotato di adeguati poteri, connotando così la carica dell’iscritto nell’albo con una funzione di rappresentanza o di garanzia, incarichi che preservino dunque l’indipendenza e l’autonomia di giudizio che devono permanere in capo al libero professionista, per cui la legge qualifica incompatibile con l’iscrizione nell’albo l’eventuale svolgimento di attività imprenditoriale.”