Ti Dimentichi dell’ Avvocato abbonato?…occhio al risarcimento salato !!!
La Compagnia Telefonica deve risarcire l’avvocato che non compare in elenco
(Corte di Cassazione, Sez. III civ., 21 gennaio 2011, n. 1418)
L’avvocato deve essere risarcito dalla compagnia telefonica se quest’ultima omette di inserire il nominativo del proprio studio legale nell’elenco degli abbonati, non essendo idoneo ad escludere la responsabilità del gestore la semplice indicazione del recapito del numero di fax.
E’ quanto sancito dala Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 1418/2011 in cui i Giudici del Palazzaccio hanno confermto la condanna al pagamento di € 70.000,00 inflitta dalla Corte d’Appello di Ancona ad una compagnia telefonica per la mancata indicazione del nominativo del legale all’interno del suo elenco di abbonati, ravvisando in ciò il nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dall’avvocato.
Gli Ermellini hanno riconosciuto correttamente sia l’esistenza del danno patrimoniale da perdita di affari, sia quello relativo alla lesione alla immagine professionale dell’attore, liquidando entrambi in via equitativa.
In meirto a quest’ultima voce di danno la Corte di Cassazione, nella sua pronuncia, ha ribadito che “Uno studio legale, dotato solo di un’unica linea di telefono-fax, offriva di sè, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di un avvocato penalista (….) la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari“.