Arresti domiciliari, il permesso di lavoro non è obbligatorio in caso di  stato di indigenza – Cassazione Penale

Arresti domiciliari, il permesso di lavoro non è obbligatorio in caso di stato di indigenza – Cassazione Penale

 

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Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 11 gennaio 2013 n. 1480

 

La Corte di cassazione con la sentenza 1480/2013, nell’  annullare l’ordinanza di rigetto della richiesta di un imputato, ha stabilito che il giudice non può negare il permesso di lavoro a chi sta scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari se la famiglia è indigente e non risulta avere, altri mezzi di sostentamento.

Il Giudice deve verificare l’autenticità della proposta , “mentre l’orario di lavoro, giornaliero o settimanale, rileva ai fini delle prescrzioni che l’autorizzazione può contenere”

 

 

Il Giudice di Legittimità, ricorda che l’articolo 284, comma 3, del Cpp, prescrive, ai fini della concessione del permesso lavorativo, che “se l’imputato agli arresti domiciliari non può altrimenti provvedere alle sue esigenze di vita o versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze o per esercitare una attività lavorativa”.


Mentre,  non rileva in termini ostativi alla concessione del permesso, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Bologna, “l’orario di lavoro giornaliero e settimanale che attiene alla modalità di fruizione del permesso stesso”.

 

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