Approfondimento a cura dell’avv. Francesco Pizzuto: IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI DELL’ UNIONE EUROPEA

In linea generale, per “diritto di accesso” si intende quel diritto appartenente ai cittadini interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.

Già a partire dei primi anni ’80 iniziava a farsi strada il principio di trasparenza, anche in riferimento alla legislazione della vecchia Comunità Europea. A seguire, nel 1993, il Consiglio dei Ministri e la Commissione Europea adottavano un cd. “Codice di condotta” che prevedeva il più ampio accesso ai documenti da parte del pubblico. Ciononostante, eventuali istanze di accesso rimanevano sottoposte a precise procedure e specifiche modalità di richiesta.

Soltanto dopo il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore nel 1999, e con il successivo Regolamento CE n. 1049/2001, il diritto di accesso veniva esplicitamente attribuito a tutti i cittadini dei paesi membri dell’ Unione, nonché alle persone fisiche e giuridiche residenti, o aventi la sede legale in territorio comunitario. Un principio oggi scandito anche agli artt. 11 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’ UE. Questa prerogativa incontrava, e la subisce correttamente anche oggi, una limitazione al fine esclusivo di garantire la sicurezza e l’ ordine pubblico, come pure nei casi di tutela della privacy di individui terzi e di interessi commerciali.

In un sistema di democrazia rappresentativa, l’ art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea, introdotto nel 2007 con il Trattato di Lisbona, prevede la possibilità di accesso alla documentazione interna prodotta non soltanto dal Parlamento Europeo, ma anche dal Consiglio e dalla Commissione, a prescindere dal loro supporto. Sono pubblici, ad esempio, i verbali che riportano le votazioni in seno al Consiglio sui progetti di legge, così come lo sono le relative giustificazioni di voto.

E proprio negli ultimi anni un passo importantissimo per la politica della trasparenza e dell’ immediata visibilità è stato offerto dai registri elettronici resi accessibili dalle singole istituzioni dell’ UE e dai servizi telematici che garantiscono l’ informazione e la consultazione gratuita degli atti. Anche i singoli stati membri collaborano con l’ Unione nell’ottica di migliorare l’ informazione.

La richiesta di accesso ad un documento, redatta in una delle lingue dell’ Unione, può essere presentata in forma scritta o telematica. L’ istante non è tenuto a motivare la domanda e l’ istituzione ricevente elabora quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa.

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