ANCHE IL NOTAIO “SE SBAGLIA”… OGGI PAGA

INADEMPIMENTO DEL NOTAIO ROGANTE – ERRATA DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PRESENZA DI ISCRIZIONI IPOTECARIE –  RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sent. 2 luglio 2010, n. 15726, (pres. Di Nanni, rel. Filadoro)

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. (La corte richiama e conferma i suoi precedenti: Cass. 27 giugno 2006 n. 14813; Cass. 26 gennaio 2004 n. 1330. Enuncia anche i seguenti principi di diritto: “L’opera professionale di cui è richiesto il notaio

non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede” (Cass. 6 aprile 2001 n. 5158). “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori da luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità”. (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1228).
nadempimento del notaio rogante – errata dichiarazione in ordine alla esistenza di iscrizioni ipotecarie –

 

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